gli eccessi normativi alimentano dubbi sull`edificabilità
la sovrapposizione normativa in tema di edificabilità rende più confuso il concetto di area edificabilie che pareva aver trovato definizione nell`articolo 36, comma 2, dl 233/2006. per tale legge è fabbricabile un`area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento generale adottato dal comune, indipendentemente dall`approvazione della regione e dall`adozione di strumenti attuativi del medesimo. tuttavia le leggi regionali seguite alla legge visco-bersani, per la quale l`edificabilità rimanda direttamente al piano regolatore, prevedono altri strumenti urbanistici: un piano strutturale che divide il territorio comunale in "agricolo", "urbanizzato" e "urbanizzabile"; un piano detto "del sindaco" che individua nelle zone "urbanizzabili" le aree dove avverà l`edificazione.
allora, a quale piano bisognerà far riferimento per applicare il decreto? il piano regolatore non basta più, piuttosto sembra prendere piede l`interpretazione fornita dal piano operativo o "piano del sindaco" che individua concretamente nell`ambito delle zone definite "urbanizzabili", le aree dove avverrà l`edificazione
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