Mutuo in detrazione per genitore fideussario
Martedì, 17 gennaio, 2012 - 21:07 / pubblicato da
akitainu
mio figlio (studente maggiorenne) non ha redditi ed è a carico di noi genitori (50+50%). qualche anno fa abbiamo acquistato con dei soldi a lui destinati una casa intestandogliela. abbiamo contratto un mutuo dove figura, in virtù di proprietario, contraente unico, mentre io sono fideiussore.
non ha mai potuto detrarre; io in qualità di genitore, avendolo a carico nello stesso stato di famiglia ed abitando allo stesso indirizzo di residenza, posso detrarre gli interessi passivi?
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Ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR, in sede di dichiarazione Irpef, è possibile detrarre gli interessi passivi e relativi oneri accessori, corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari, per i contribuenti che acquistano un immobile da adibire ad abitazione principale, intesa come dimora abituale dello stesso o dei suoi familiari (figli, coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).
La detrazione è riconosciuta nella misura del 19 % dell’onere sostenuto, nel rispetto del
limite massimo di spesa a decorrere dal 2008 (legge finanziaria n. 244/2007) pari a € 4.000,00 complessivi.
Il soggetto che intende fruire del beneficio fiscale deve essere contemporaneamente intestatario del contratto di mutuo e acquirente dell’immobile (anche proquota) e fornire la seguente documentazione: copia del contratto di mutuo dal quale risulta che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’abitazione principale; copia dell’atto di compravendita dell’immobile e relativi oneri accessori; quietanze di pagamento degli interessi passivi e relativi oneri accessori e quote di rivalutazione. Il contribuente dovrà, inoltre, dimostrare l’utilizzo dell’immobile quale abitazione principale, tramite le risultanze dei registri anagrafici o un’autocertificazione.
Per quanto riguarda i soggetti fiscalmente a carico, a decorrere dal 2001, nell’ipotesi di mutuo ipotecario intestato a entrambi i coniugi, colui che ha fiscalmente a carico il proprio coniuge ha diritto a detrarre entrambe le quote. È comunque necessario che entrambi i coniugi siano acquirenti dell’unità immobiliare.
In relazione a questo aspetto l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 95 del 2000,
ha, infatti, chiarito che per tutti i mutui stipulati successivamente al 1991, la detrazione non compete al coniuge che non ha acquistato il fabbricato, poiché il beneficiario della detrazione deve sempre coincidere, almeno pro quota, con il proprietario dell’unità immobiliare.
Anche in caso di mutuo per l’acquisto della casa del figlio, quindi, bisogna tenere presente i presupposti per la detrazione degli interessi passivi, ossia la titolarità del diritto di proprietà dell’abitazione e l’intestazione del contratto di mutuo.
Pertanto non è possibile per il genitore comprare una casa, intestarla ai figli e mantenere il diritto alla detrazione degli interessi sul mutuo.
L’unica soluzione per poter detrarre gli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di un mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione per un figlio è che i genitori acquistino la casa come proprietari anche pro quota, intestandosi il mutuo e destinandola ad abitazione principale del figlio.
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