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Spese per interventi di recupero, chi ha diritto alla detrazione
GTRES

Ad aver diritto alla detrazione, se hanno sostenuto le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio immobiliare residenziale e queste sono rimaste a loro carico, sono il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), l'inquilino e il comodatario. A stabilirlo, come sottolineato dall'agefis, l'associazione dei geometri fiscalisti, la circolare del 24/02/1998 n. 57 del ministero delle finanze - dipartimento entrate affari giuridici serv. Iii

All'associazione dei geometri fiscalisti è stato posto il seguente quesito: "in caso di risoluzione del contratto di locazione immobiliare, le quote di detrazione relative alle spese sostenute dal conduttore per interventi di ristrutturazione non ancora fruite possono essere fatte valere da chi subentra nel successivo contratto di locazione?"

L'agefis, nella rubrica "casi di casa", ha così risposto: "in materia continua a fare testo quanto è stato indicato dalla circolare del 24/02/1998 n. 57 – ministero delle finanze - dipartimento entrate affari giuridici serv. Iii, titolata 'articoli 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni emilia-romagna e Calabria' secondo cui hanno diritto alla detrazione, se hanno sostenuto le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio immobiliare residenziale e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), ma anche l'inquilino e il comodatario"

E ancora: "chiariti i soggetti che hanno diritto ad usufruire dell'agevolazione, il documento di prassi in parola così prosegue, 'tenuto conto della finalità perseguita dal legislatore, al fine di evitare che situazioni analoghe abbiano un diverso trattamento fiscale, che si tradurrebbe in una discriminazione di alcuni tipi di passaggi di proprietà, si deve ritenere che, benché il legislatore abbia utilizzato il termine 'vendita', la disposizione possa trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell'immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito. Pertanto, anche in caso di decesso del contribuente la detrazione che non può essere più fruita dal deceduto si trasmette agli eredi del contribuente deceduto ed in caso di donazione è attribuita al donatario. Analoghe considerazioni non possono essere svolte nell'ipotesi in cui la detrazione spetti al detentore dell'immobile (ad esempio, l'inquilino o il comodatario) in quanto lo stesso continua ad avere diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa"

Così concludendo: "di conseguenza in caso di locazione, il beneficio rimane in capo al conduttore anche in caso di cessazione del contratto"

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