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Agevolazioni iva prima casa, novità dall'agenzia delle entrate
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Con la circolare n 31/e del 30 dicembre 2014, l'agenzia delle entrate ha introdotto importanti novità sui criteri per fruire delle agevolazioni prima casa ai fini iva. L'imposta sul valore aggiunto al 4% infatti si applica ora a tutti i trasferimenti di immobili non rientranti nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9, in conformità a quanto avviene già per l'imposta di registro

L'articolo 33 della citata circolare introduce importanti novità sui criteri per l'applicazione dell'agevolazione al 4% dell'imposta sul valore aggiunto.per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione al numero 21) della tabella a, parte ii, allegata al d.p.r. N. 633 del 1972, l’aliquota iva del 4 per cento si applica – ricorrendo le ulteriori condizioni previste a tal fine (cfr. Nota ii-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131) – agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:

- Cat. A/1 - abitazioni di tipo signorile;

- Cat. A/8 - abitazioni in ville;

- Cat. A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

L’applicazione dell’agevolazione iva “prima casa” è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell’immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell’individuazione delle case di abitazione oggetto dell’agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili “di lusso”

Stipula dell'atto di trasferimento- per poter usufruier dell'iva agevolata al 4% in sede di stipula dell'atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull'abitazione deve essere dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell'immobile nelle categorie che possono beneficiare del regime di favore  (cat. A/2 – abitazioni di tipo civile; cat. A/3 – abitazioni di tipo economico; cat. A/4 – abitazioni di tipo popolare; cat. A/5 – abitazioni di tipo ultra popolare; cat. A/6 – abitazioni di tipo rurale; cat. A/7 – abitazioni in villini; a/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi), oltre all’attestazione della sussistenza delle ulteriori condizioni prescritte per usufruire dell’agevolazione (cfr. Nota ii-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131)

Resta inteso che l’agevolazione iva “prima casa” non trova applicazione in relazione ai trasferimenti di immobili non abitativi, quali quelli rientranti nella categoria catastale a/10 – uffici e studi privati

Allineazione all'

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imposta di registro- l'articolo 33 della circolare allinea la nozione di prima casca rilevante ai fini dell'applicazione dell'aliquota iva del 4 per cento alla definizione prevista dalla disciplina agevolata dell'imposta di registro. Anche in questo caso, infatti, si applica l'aliquota agevolata del 2% per i trasferimenti di prime case, ad eccezione delle categorie catastali a1, a8 e a9

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