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Agevolazioni prima casa addio se non è dimostrata la residenza
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Con la sentenza n. 2181 del 6 febbraio 2015, la Cassazione ha stabilito che il contribuente non ha diritto alle agevolazioni sull'acquisto della prima casa se, pur avendo fatto istanza di trasferimento di residenza, non l'ha ottenuta dal comune, a seguito di un controllo negativo della polizia urbana, a nulla rilevando la presentazione di una seconda domanda.

Il fatto fa riferimento ad alcuni contribuenti che hanno acquistato un appartamento e nello stesso giorno hanno presentato domanda di iscrizione anagrafica nel comune in cui era sito l'immobile. Al relativo controllo l'organo accertatore ha stilato rapporto negativo, così il mese successivo i contribuenti hanno ripresentato la domanda, questa volta accertata positivamente.

Ritenendo venuto meno il beneficio fiscale, l'amministrazione finanziaria ha revocato i benefici "prima casa", recuperando le maggiori imposte dovute. Il ricorso proposto dal contribuente è stato accolto dalla commissione tributaria provinciale.
 
In appello il giudice del riesame ha affermato che la seconda domanda non configurava una nuova e ulteriore dichiarazione di residenza, bensì una sostanziale precisazione della prima, per cui i contribuenti dovevano considerarsi residenti nel comune alla data di acquisto dell'immobile, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del dpr 223/1989, come previsto dall'articolo 1, comma 4, e nota ii-bis), della tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/1986 che, all'epoca dei fatti, subordinava l'agevolazione alla circostanza che il contribuente, al momento dell'acquisto, fosse residente nel comune ove era ubicata la prima casa.
 
Nel ricorso per cassazione l'ente impositore ha denunciato la violazione di legge per la ragione contraria, avendo errato la commissione regionale nel ritenere che la seconda domanda di trasferimento di residenza potesse costituire "precisazione e reiterazione" della prima.
 
La suprema corte ha accolto il ricorso dell'ente impositore, osservando che, in materia di imposta di registro, l'operatività dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa prevede, quale necessario presupposto, che l'acquirente abbia la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile.

In merito alla determinazione della residenza, il dato anagrafico prevale sulle risultanze fattuali in base al principio della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento della iscrizione anagrafica, sancito dall'articolo 18, comma 2, dpr 223/1989 che, nel ritenere (ovviamente attraverso un finzione di valenza giuridica) cronologicamente saldate la cancellazione della precedente iscrizione e quella poi effettuata dal comune di nuova destinazione, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza.

Di conseguenza, il contribuente decade dal diritto di beneficiare delle agevolazioni nel caso in cui ha reso la dichiarazione di trasferimento nel comune di nuova residenza successivamente alla stipula dell'atto di compravendita dell'immobile.
 
Nella sentenza è scritto che "nella specie deve ritenersi integrata l'ipotesi predetta non potendosi intendere la seconda domanda di trasferimento di residenza, intervenuta dopo la stipula dell'atto di compravendita, come precisazione e reiterazione della prima".

Nel caso concreto, il primo procedimento di trasferimento della residenza è iniziato il giorno stesso dell'acquisto (30 ottobre 1993), ma si è concluso negativamente; ed è per questo motivo che il contribuente ha iniziato il secondo procedimento grazie al quale ha ottenuto la cancellazione dal comune di origine, ma solo alla data del 1° Dicembre 1993. Questo vuol dire che, al momento dell'acquisto della "prima casa" (30 ottobre 1993), la condizione del trasferimento della residenza "non era stata ancora posta in essere e il contribuente non aveva pertanto diritto allìagevolazione".

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