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Detrazioni interessi mutuo, tutto ciò che c'è da sapere nella circolare dell'agenzia delle entrate

La circolare 11/e dell'agenzia delle entrate offre chiarimenti in merito alle detrazioni per gli interessi passivi sui mutui. Ecco tutto ciò che c'è da sapere per usufruire della detrazione del 19%

Acquisto di immobili da accorpare catastalmente: l'art. 15, comma 1, lett. B), del tuir, consente la detrazione dall'irpef di un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro

Il contribuente che acquista un'unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale, con l'intenzione di accorparle, può fruire della detrazione per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per detto acquisto, ai sensi del citato art. 15, comma 1, lett. B), del tuir, dopo che sia stato realizzato l'accorpamento, risultante anche dalle variazioni catastali relative ad entrambe le unità immobiliari, in modo da risultare un'unica abitazione principale (cfr. Risoluzione n. 117/e del 2009). Nel caso in esame, il limite di euro 4.000 deve essere riferito all'ammontare complessivo degli interessi e oneri accessori relativi ai due mutui accesi per l'acquisto delle unità immobiliari accorpate. La condizione che anche il secondo mutuo sia stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale dovrà risultare dal contratto di acquisto dell'immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca. In mancanza, la finalità del mutuo deve essere attestata dal contribuente mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del dpr n. 445 del 2000 (cfr. Risoluzione n. 147/e del 2006)

Naturalmente devono essere rispettate anche le altre condizioni previste dalla disposizione, quali il limite temporale che deve intercorrere tra l'accensione del mutuo, l'acquisto e la destinazione ad abitazione principale. In particolare l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, che deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo. Infine, nel caso in cui il mutuo relativo al secondo acquisto sia superiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione l'importo degli interessi detraibili (cfr. Circolare n. 15/e del 2005, par. 4.1)

Mutuo per la costruzione abitazione principale - coniuge a carico:  l'art. 15, comma 1, lett. B), del tuir riconosce una detrazione irpef del 19 per cento per gli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per un importo non superiore a euro 4.000. La medesima disposizione riconosce la detrazione, a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, anche nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata da concessione edilizia o atto equivalente

Nelle predette ipotesi, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 388 del 2000, con effetto dal 2001, l'ultimo periodo della disposizione in esame (attuale art. 15, comma 1, lett. B, del tuir), dopo aver precisato che in caso di mutuo cointestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi, stabilisce altresì che, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote. Il comma 1-ter dell'art. 15 del tuir, inserito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 449 del 1997, riconosce la detrazione del 19 per cento per gli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari stipulati per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a euro 2.582,28. Ciò premesso, si ritiene che, in mancanza di una di sposizione analoga a quella introdotta dalla legge n. 388 del 2000 in relazione alle tipologie di mutuo contemplate dalla lettera b) dell'art. 15, comma 1, del tuir, in caso di mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge

Immobili inagibili per il sisma dell'Abruzzo: l'art. 15, comma 1, lett. B), del tuir consente la detrazione per gli interessi passivi nei periodi di imposta in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari. Le uniche deroghe ammesse sono quelle espressamente previste dalla citata lett. B) o da altre disposizioni, per i trasferimenti per motivi di lavoro, per i ricoveri e per il personale delle forze armate in servizio permanente

Si ritiene, tuttavia, che nel caso prospettato, in cui l'unità immobiliare è stata oggetto di ordinanze si ndacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la variazione della dimora dipenda da cause di forza maggiore che non pregiudicano la fruizione della detrazione per gli interessi passivi ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett.b) del tuir, a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente

 

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