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Imu e Tasi 2019: scadenze, chi paga, come si paga
GTRES

E' cominciato il conto alla rovescia per il pagamento della seconda rata Imu e Tasi per il 2019. Ecco tutte le informazioni utili per il saldo del 16 dicembre.

Chi paga Imu e Tasi 2019

L'imposta municipale deve essere versata dai proprietari di seconde case e di prime case di lusso (A/1, A/8 e A/9). Per abitazione principale si intende la casa utilizzata come dimora abiturale dal possessore e dal proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagragicamente. Oltre alla prima casa, sono esenti dal pagamento Imu anche i terreni agricoli per imprenditori agricoli e coltivatori diretti e tutti i terreni che si trovano in comuni montani.

La Tasi deve essere pagata anche dagli inquilini per una quota compresa tra il 10% e il 30% secondo quanto stabilito dai Comuni.

Mentre le villette della categoria A7 non sono tenute a pagare l'Imu. Si definiscono della categoria A/7 i fabbricati aventi caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotati, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne a uso esclusivo.

Calcolo Imu e Tasi 2019

Per calcolare l'Imu e la Tasi per il 2019 il punto di partenza è sempre la base imponibile, che per entrambe è la rendita catastale. Ripescata sul contratto di acquisto, occorre rivalutarla del 5%. Il risultato va moltiplicato per un coefficiente che varia in base al tipo di immobile.

Coefficienti calcolo Imu e Tasi

  • Per i fabbricati di gruppo A (abitazioni), esclusa la categoria A/10 (uffici e studi privati), e i fabbricati di categoria C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse senza fini di lucro) e C/7 (tettoie), il coefficiente è pari a 160;
  • Per i fabbricati di categoria B (tra i quali case di cura senza fini di lucro e uffici pubblici) e i fabbricati di categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fini di lucro) e C/5 stabilimenti balneari e di acque curative senza fini di lucro, il coefficiente è pari a 140;
  • Per i fabbricati di categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e A/10, il coefficiente è 80;
  • Per i fabbricati di categoria D (D5 esclusi), che vanno dagli opifici alle sale cinematografiche, il coefficiente è 65. Pari a 65 è, invece, per i fabbricati di categoria C/1.

Sui valori così ottenuti si applicano le aliquote decise dai Comuni di appartenenza. 

Codici tributo Tasi e Imu 2019

  • Codici tributo Imu

 3912” – denominato: “imu – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – comune”;
  “3913” – denominato “imu – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – comune”;
3914” – denominato: “imu – imposta municipale propria per i terreni – comune”;
“3915” – denominato: “imu – imposta municipale propria per i terreni – stato”;
“3916” – denominato: “imu – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – comune”;
“3917” – denominato: “imu – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – stato”;
3918” – denominato: “imu – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – comune”;
“3919” – denominato “imu – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – stato”;
“3923” – denominato “imu – imposta municipale propria – interessi da accertamento – comune”;
3924” – denominato “imu – imposta municipale propria – sanzioni da accertamento – comune”

  • Codici tributo Tasi 

I codici tributo da inserire nell'f24, nella sezione "imu e altri tributi locali" sono i seguenti

"3958” denominato “tasi – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, l. N. 147/2013 e succ. Modif.”

“3959” denominato “tasi – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, l. N. 147/2013 e succ. Modif.

3960” denominato “tasi – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, l. N. 147/2013 e succ. Modif.

3961” denominato “tasi – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, l. N. 147/2013 e succ. Modif.”

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