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Canone Rai, come non pagare due volte

Per non pagare il canone Rai, entro il 16 maggio 2016 è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate un’autocertificazione di non possesso della televisione. Ma vediamo quei casi in cui bisogna mettersi in regola per evitare di saldare il debito due volte.

Abbonamento e bollette con intestatari diversi – Nel caso in cui moglie e marito abitano nello stesso immobile e il marito è intestatario del contratto di fornitura elettrica, mentre la moglie è sempre stata titolare dell’abbonamento tv, il canone Rai sarà addebitato automaticamente nella bolletta dell’energia elettrica, senza alcuna considerazione per chi fosse precedentemente l’intestatario dell’abbonamento Rai. L’Agenzia delle Entrate procederà d’ufficio alla voltura del canone al titolare del contratto di fornitura elettrica.

Persone con più utenze elettriche intestate – Un contribuente che risiede in un appartamento di sua proprietà e possiede ad esempio altri due immobili, tutti con utenze elettriche intestate a sé, non dovrà versare alcun canone oltre a quello che sarà addebitato nella bolletta della casa di residenza. L’importo sarà addebitato nella bolletta dell'abitazione in cui il contribuente ha fissato la propria residenza, senza altre incombenze o dichiarazioni da fare per la seconda o terza casa.

Seconda casa e utenze intestate a persone diverse –  Chi risiede con la moglie in una casa in città, ma ha anche un appartamento al mare dotato di tv, ed è intestatario del contratto di fornitura elettrica dell’immobile di residenza, mentre la moglie è l'intestataria dell’utenza nella seconda casa, deve inviare la dichiarazione sostitutiva per la seconda casa. I coniugi, infatti, se sono registrati all’anagrafe nella stessa abitazione, dovranno versare un unico canone Rai. Il titolare dell’utenza riferita alla casa di residenza pagherà direttamente il canone in bolletta, mentre l’altro coniuge, intestatario della seconda utenza, dovrà inviare in via telematica o con raccomandata all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva, compilata nella parte relativa alla “presenza di altra utenza elettrica per l’addebito” (quadro B).

Coniugi con residenze diverse – Se i coniugi hanno due residenze diverse, dovranno versare due imposte distinte, sempre che negli immobili siano presenti apparecchi televisivi.

Televisore suggellato – Chi in passato ha chiesto il suggellamento del televisore deve compilare il “quadro A” della dichiarazione sostitutiva. Questo quadro prevede la possibilità per i titolari di utenze elettriche di autocertificare che in nessuna delle proprie abitazioni è detenuto alcun apparecchio televisivo, oltre a quello per cui è stata presentata in passato la denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento. Se nel frattempo il contribuente non è entrato in possesso di altri televisori, dovrà compilare il modello e inviarlo all’Agenzia delle Entrate per via telematica o per posta, altrimenti si vedrà recapitare in bolletta.

Erede di un abbonato deceduto – Nel caso di un immobile dotato di tv il cui proprietario (titolare dell’abbonamento tv e dell’utenza elettrica) sia venuto a mancare, l’erede, già tenuto al pagamento del canone Rai perché intestatario di una propria utenza nell’abitazione in cui risiede, potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando se stesso e il proprio codice fiscale nel quadro B dell’autocertificazione, nonostante non faccia parte della stessa famiglia anagrafica. In questo modo, la casa del parente defunto sarà coperta dall’imposta già versata dall’erede per la sua abitazione principale.

Immobile affittato – Marito e moglie che hanno una casa di residenza dotata di tv con bolletta dell’energia intestata al marito e hanno anche una seconda casa in affitto, anch’essa provvista di tv, con bolletta intestata alla moglie, devono compilare la dichiarazione sostitutiva per questo secondo immobile. Per quanto riguarda la seconda casa, la moglie dovrà inviare la dichiarazione sostitutiva, in cui comunica di non essere soggetta a imposizione perché il canone è già versato dal marito con lei residente. Questa dichiarazione non esonera però gli affittuari dal pagamento dell’imposta, se hanno spostato la residenza nell’abitazione affittata. Non essendo, però, titolari di un’utenza elettrica, costoro dovranno versare quanto dovuto tramite il modello F24. Gli affittuari sarebbero esonerati dal pagamento solo se avessero mantenuto la residenza in un’altra abitazione, ad esempio quella dei genitori, in cui il canone già è corrisposto.

Prima tv appena acquistata – Chi non ha mai avuto apparecchi televisivi e ha inviato l’autocertificazione di esenzione dal pagamento del canone Rai, ma acquista poi un televisore, deve presentare una nuova dichiarazione per regolarizzare la propria posizione. Dovrà usare lo stesso modello, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate e della Rai, compilando la sezione intitolata “dichiarazione di variazione dei presupposti”.

Residente all’estero con immobile in Italia – Il residente in un Paese estero che possiede un immobile in Italia con il contratto di fornitura elettrica intestato a suo nome non è esonerato dal versamento del canone. Solo nel caso in cui nella casa non sia presente la tv, il contribuente non sarebbe obbligato al pagamento.

Anziani esenti – Un anziano che ha la tv ed è anche intestatario di un’utenza elettrica, anche con la nuova procedura adottata dal 2016, è esentato dal pagamento del canone se ha un’età pari o superiore a 75 anni e rientra nella soglia reddituale (propria e del coniuge) di 6.713,98 euro.

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Sophia Carlot
12 Maggio 2016, 4:55

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