6 Risposte:

conafi
22 Dicembre 2011, 11:24

In generale quando la proprietà spetta in comune a più persone le quote dei partecipanti si presumono uguali e ciascuno concorre nei vantaggi e contribuisce alle spese necessarie in proporzione alla propria quota. In particolare nella speciale comunione che riguarda il condominio negli edifici sono porzioni comuni a tutti i condomini tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune come ad esempio le scale, i portoni, gli ascensori, gli impianti per l’acqua, per il gas ecc.. Nel condominio le spese necessarie per la conservazione, per il godimento delle parti comuni dell’edificio e per la prestazione dei servizi nell’interesse comune sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diverso accordo tra i condomini. L’art. 1123 c.c., inoltre, precisa che se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Secondo i criteri stabiliti dall’art. 1123 c.c., pertanto, le spese possono essere ripartite o in misura proporzionale alla quota di ciascun condomino, data dal rapporto tra il valore della proprietà singola e il valore dell’intero edificio, quindi in base ai millesimi riportati in una tabella allegata al regolamento di condominio, oppure in base ad una diversa suddivisione approvata dall’assemblea dei condomini ( es. Suddivisione per metri quadri, per numero dei componenti del nucleo familiare, ecc..) Le disposizioni stabilite dal codice civile vanno poi integrate con le norme emanate negli ultimi anni in materia di gestione delle risorse idriche finalizzate ad evitare sprechi nel consumo di acqua. Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni (codice in materia ambientale), infatti, il consumo di acqua va suddiviso tra i condomini in base all’effettivo consumo di ogni appartamento. A tal fine è stato istituito con il d.p.m.c. 04/03/1996 (in attuazione delle direttive emanata con la legge n. 36/1994 sostituita dal D.Lgs. 152/2006) l’obbligo di installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa. L’art. 8 del d.p.m.c. 04/03/1966 precisa, infatti, che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa. In definitiva i costi per il consumo di acqua possono trovare criteri di ripartizione diversi, in base alla quota di proprietà, rapportati all'utilizzo effettivo secondo le disposizioni del codice civile o altri criteri decisi all’unanimità dall’assemblea dei condomini in deroga alle disposizioni generali. Consulenza fornita da mutuosulweb.it

Experto avalado por idealista
30 Settembre 2012, 17:20

Qual'è la ripartizione delle quote nel caso in cui c'è una vasca unica di raccolta acqua per tutti i condomini? grazie in anticipo

30 Luglio 2013, 17:02

In un condominio con contatore unico per l'acqua, qualora un condomino sia assente per un periodo rilevante ( es. Sei mesi), come può fare per non pagare la quota? Grazie.

2 Agosto 2013, 13:17

In un condominio con unico contatore acqua ci sono limitazioni nell'ospitare saltuariamente un nipote?gli altri condomini possono contestare o porre limiti alle visite e al tipo di permanenza ad esempio notturna del nipote dai nonni che normalmente pagano secondo la regolare suddivisione del consumo di acqua in millesimi?
Grazie mille!

25 Settembre 2013, 10:16

Ma per l'istallazione dei contatori privata per ogni unità abitativa, va approvata nell'assemblea condominiale o si può fare liberamente?

nicola
8 Dicembre 2014, 2:42

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