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Case in condivisione, quale contratto deve essere stipulato?
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Cresce l’affitto di stanze in Italia. L’Ufficio studi idealista ha registrato un boom della domanda, che ha fatto segnare un incremento del 65% nell’ultimo anno. Ma non è tutto oro quel che luccica ed è importante prestare attezione a molti aspetti. A partire dal tipo di contratto che si decide di stipulare.

Come evidenziato a idealista news da Virgilio Barachini, presidente dell’Unione Inquilini di Pisa, la locazione di singole stanze di uno stesso appartamento, seppure permessa dal Codice civile del 1942, risulta in palese contrasto con la Legge 431/98. Vediamo perché.

“Il Codice civile del 1942 – ha spiegato Barachini – prevede la possibilità di locare anche le singole stanze, ma secondo la legge 431/98, che regolamenta la locazione, nel contratto bisogna indicare il foglio catastale, il sub., la particella e altri criteri. Questo, di conseguenza, vuol dire che si può locare un qualcosa ben caratterizzabile da un punto di vista catastale. La stanza, invece, fa parte di un appartamento e non può essere identificata con questi criteri. Nel caso specifico della Toscana, inoltre, esiste una legislazione regionale proprio per gli affittacamere”.

In poche parole, se si ha un appartamento e si vuole dare in concessione una o più stanze si dovrebbe ricorrere al contratto di affittacamere o al contratto di tipo B&B. Questi tipi di contratti prevedono degli impegni da parte di chi esercita tale attività e il Comune dovrebbe vigilare. Ma, come spiegato da Barachini, soprattutto nelle città universitarie tutto ciò viene ignorato. Accade, dunque, che gli alloggi vengano dati in falsa locazione.

“Agli studenti – ha detto il presidente dell’Unione Inquilini di Pisa – andrebbero fatti contratti per studenti. Coloro che vogliono affittare le singole stanze possono farlo, ma devono seguire la normativa dell’affittacamere. Nel contratto di tipo alberghiero è previsto il cambio biancheria settimanale, la pulizia, il riscaldamento e la luce. In pratica, il gestore dell’affittacamere deve passare agli studenti tutti i servizi”.

Quando si tratta di prendere in affitto una stanza in un appartamento, dunque, quale contratto dovrebbe essere stipulato? Al termine della nostra chiacchierata con Virgilio Barachini la risposta sembra inequivocabile: un contratto di affittacamere o un contratto per studenti come previsto dall’articolo 5 della legge 431/98.

Ecco i riferimenti normativi ai quali fare attenzione

L’articolo 1571 del Codice civile, che regolamenta la locazione di un’abitazione privata, non pone limiti alla durata e alle condizioni del contratto.

L’articolo 5 della Legge 431/98 disciplina i “Contratti di locazione di natura transitoria” e recita:

“1. Il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3.

3. E’ facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d’intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell’articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore”.

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