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Pensionati
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L’Inps ha fornito importanti istruzioni per la corretta comprensione del cedolino della pensione di gennaio 2023. Scopriamo quello che c’è da sapere riguardo gli aumenti dovuti alla rivalutazione e al conguaglio.

Indice di rivalutazione definitivo 2022

L'aumento degli assegni per la perequazione automatica per l'anno 2022, già attribuito alle pensioni in via provvisoria nella misura dell’1,7 %, è stato stabilito in via definitiva nella misura dell’1,9%.

Il relativo conguaglio dello 0,2 %, quindi, è stato già applicato sulle pensioni interessate sulla rata del mese di novembre 2022, come previsto dal decreto Aiuti bis o sulla pensione di dicembre 2022 in alternativa.

Rivalutazione pensioni 2023

Per la rivalutazione delle pensioni 2023, invece, l’indice provvisorio è del 7,3%. La legge di Bilancio 2023 ha modificato le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo secondo questo schema:

  • rivalutazione del 100% per i trattamenti fino a 4 volte il minimo;
  • rivalutazione dell’85% per i trattamenti fra 4 e 5 volte il minimo;
  • rivalutazione del 53% per i trattamenti fra 5 e 6 volte il minimo;
  • rivalutazione del 47% per i trattamenti fra 6 e 8 volte il minimo;
  • rivalutazione del 37% per i trattamenti fra 8 e 10 volte il minimo;
  • rivalutazione del 32% per i trattamenti oltre 10 volte il minimo.

L’Inps ha comunicato che, per evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, la rivalutazione è stata attribuita a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo (pari a 2.101,52 euro). Per i pensionati il cui trattamento pensionistico è superiore a questo limite, la rivalutazione potrebbe essere attribuita con il prossimo pagamento.

Trattenute fiscali

Per le prestazioni fiscalmente imponibili a decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all’ Irpef mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022, che sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

È stato, inoltre, effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative all’anno 2022 (Irpef e addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche.

Se le trattenute vengono effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2023.

Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per il quali il ricalcolo Irpef ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023. Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

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