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Estesa l’esenzione Ires dei redditi da immobili per gli enti filantropici (anche se trasformati in organizzazioni di volontariato), quando tali immobili siano utilizzati per attività non commerciali. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento correttivo del decreto legislativo 117/2017 nell’ambito della cosiddetta “riforma del terzo settore”.

Secondo il decreto legislativo citato, noto anche come “codice del terzo settore”, occorre che un ente sia stato costituito senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, e che sia iscritto nell’apposito registro (il Runts).

Insieme alle altre agevolazioni fiscali previste, la riforma del terzo settore ha previsto anche la reintroduzione della misura che dispone come non concorra al reddito dichiarato ai fini Ires il canone di locazione riscosso dagli immobili di cui sopra. Come non concorrono al reddito i contributi provenienti dalle pubbliche amministrazioni, come anche altre entrate non commerciali dello stesso genere.

Ad estendere l’esenzione Ires dei redditi da immobili utilizzati a fini non commerciali da enti filantropici, anche se convertiti in organizzazioni di volontariato, è il nuovo comma 2-bis dell’articolo 84 del decreto legislativo 117/2017 (visualizzabile qui)

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