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I moltiplicatori per il calcolo della seconda rata Imu 2022
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Il 18 dicembre è fissato il termine ultimo per il versamento della seconda rata dell'IMU 2023.  Fondamentale per l'appuntamento di quest'anno è conoscere i moltiplicatori (o coefficienti) per il calcolo IMU 2023 diversi a seconda delle categorie catastaliAd esempio per la categoria catastale A1 il moltiplicatore è 160, mentre per la A/10 è 80. Scopriamo insieme cosa sono i moltiplicatori catastali.

Calcolo valore Imu da rendita catastale

Per il calcolo della seconda rata Imu 2023 si parte dalla rendita catastale, la si rivaluta del 5% e si moltiplica il valore così ottenuto per uno dei coefficienti o moltiplicatori Imu previsti dalla normativa. È possibile effettuare il calcolo del valore Imu online utilizzando la calcolatrice IMU di idealista.

Vediamo quali sono i coefficienti per le varie categorie catastali, valide per l'Imu 2023.

Tabella moltiplicatori catastali

Vediamo la tabella con i moltiplicatori catastali resi noti dall'Agenzia delle Entrate:

categoria catastale da A/1 a A/11moltiplicatore 160
categoria catastale A/10moltiplicatore 80
categoria catastale da B/1 a B/8moltiplicatore 140
categoria catastale C/1moltiplicatore 55
categorie C/2 C/6 C/7moltiplicatore 160
categorie C/3, C/4, C/5moltiplicatore 140
categorie da D/1 a D/10moltiplicatore 65
categoria D/5moltiplicatore 80

Per i terreni agricoli, per calcolare la base imponibile Imu, bisogna rivalutare il reddito dominicale del 25% e poi moltiplicarlo per 135. Per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori o fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.

Calcolo della base imponibile dell'IMU per i fabbricati

Per il calcolo dell'IMU 2023 la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata:

  • per 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.). Si ricorda che questo coefficiente è stato rivalutato nella misura del 40 per cento per effetto dell’art. 2, comma 45, del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito dalla legge n. 286  del 24 novembre 2006. La  rivalutazione decorre dalla data di entrata in vigore (3 ottobre 2006) del  decreto legge.
  • per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
  • per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
  • per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio, per i terreni agricoli la base imponibile è il reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75. 

Per quanto riguarda invece i fabbricati del gruppo D, non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti.

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