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immobili per l'impresa
Fabbricati D non accatastati Creative commons

Cosa sapere riguardo alle imposte locali dei fabbricati ad uso industriale? Ecco quanto stabilito dalla Cassazione.

Dal momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, fino all’attribuzione effettiva, le imposte locali non sono più dovute sul valore risultante dalle scritture contabili. E se il contribuente nel frattempo ha pagato di più, ha diritto al rimborso delle somme in eccesso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 6841 dell'8 marzo 2019.

Secondo la Corte, il metodo di calcolo della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili per i fabbricati D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e contabilizzati a parte, fino alla formulazione della richiesta di attribuzione va riferito a quanto previsto nel decreto legislativo 504/1992. Successivamente, il regime di contribuzione cambia, e si applica quindi il criterio del costo contabile di costruzione per determinare la base imponibile.

Anche le imposte locali, quindi, per questi fabbricati devono essere calcolate sui valori di bilancio fino alla richiesta di accatastamento. Se la richiesta di accatastamento viene presentata in corso d'anno, i tributi vanno determinati in base alla rendita solo dall'anno successivo alla presentazione della richiesta di passaggio dai valori di bilancio al valore catastale (ciò stando alla sentenza 251 dell'11 maggio 2018 della commissione tributaria provinciale di Viterbo, seconda sezione).

Per quanto riguarda Imu e Tasi, la base imponibile per i fabbricati D sforniti di rendita catastale, come sopra, è costituita dai costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, ai quali vanno applicati dei coefficienti stabiliti annualmente con decreto del ministro delle finanze. Tale valore si utilizza poi fino alla fine dell’anno di imposta nel quale viene attribuita la rendita catastale.

Non si applicano invece le regole relative ai macchinari imbullonati, ovvero non devono essere escluse le parti mobili nel calcolo del loro valore contabile, se non è stato richiesto l’accatastamento dei fabbricato come D o E.

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