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Bonus prima casa acquistata all'asta, cosa fare per beneficiare dell'agevolazione
GTRES

Con la risoluzione n. 38/E, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato cosa è necessario fare per poter beneficiare del bonus prima casa nel caso in cui si compri all'asta. Particolare attenzione deve essere prestata al momento della registrazione dell'atto. Ma vediamo quanto chiarito.

E' innanzitutto possibile chiedere l'applicazione del bonus prima casa anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avvenga con un provvedimento giudiziale, ossia si compri all'asta. In questo caso, l'acquirente deve rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa "nelle more del giudizio talché risultino dal provvedimento medesimo", tuttavia l'Agenzia delle Entrate - con la risoluzione n. 38/E - ha sottolineato che è possibile "rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché comunque ciò avvenga prima della registrazione dell'atto".

Via libera dunque, in caso si voglia beneficiare del bonus prima casa acquistata all'asta, alla possibilità di fornire le necessarie dichiarazioni successivamente al giudizio, ma prima della registrazione dell'atto giudiziale.

Ma come fornire le necessarie dichiarazioni per beneficiare del bonus prima casa acquisita all'asta? In merito, l'Agenzia delle Entrate ha sttolineato che già con la circolare 267 del 1997 era stata riconosciuta "la possibilità di richiedere l'applicazione del regime agevolato prima casa mediante integrazione dell'atto 'con dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, stilata ed allegata al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione'". L'Agenzia delle Entrate ha poi menzionato l'ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5349, della Cassazione e ha sottolineato che le dichiarazioni possono essere rese mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto.

Un altro chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate in tema di bonus prima casa acquistata all'asta riguarda il sistema del prezzo valore. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che in presenza dei requisiti per l'applicazione del sistema cosiddetto del prezzo valore, "la richiesta può essere formulata dall'acquirente anche nelle ipotesi in cui il trasferimento avviene con provvedimento giudiziale, non risultando ostativa l'assenza della figura notarile". Anche in questo caso, "le dichiarazioni sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio talché risultino dal provvedimento medesimo", ma possono essere fornite anche dopo, purché prima della registrazione del provvedimento giudiziale. Anche in questo caso è possibile ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Per quanto riguarda infine la registrazione, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per semplificare e accelerare la registrazione degli atti giudiziari, sul sito internet istituzionale c'è un'apposita procedura attraverso la quale è possibile provvedere spontaneamente al pagamento dell'imposta liquidata dall'Ufficio sugli atti ricevuti. Tale servizio, oltre alle informazioni sulla liquidazione del provvedimento, permette di inserire le informazioni anagrafiche per la stampa completa del modello di pagamento F24. Nel caso tali informazioni non venissero inserite è possibile comunque stampare il modello di pagamento che verrà restituito già precompilato con le informazioni relative al codice tributo, anno di riferimento, importi da versare e codice atto del provvedimento interrogato.

L'Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che "l'avvenuta determinazione degli importi da versare per la registrazione e la relativa esposizione della tassazione dell'atto giudiziario nella procedura non risultano ostativi alla presentazione all'Ufficio territoriale competente per la registrazione della richiesta di applicazione dell'agevolazione prima casa o di determinazione della base imponibile con il sistema c.d. del prezzo valore". La registrazione avviene solo dopo il pagamento degli importi liquidati.
 

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