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Aste e pignoramenti, cosa dice la Cassazione
GTRES

Con la sentenza 28387/20, le sezioni unite civili della Cassazione sono intervenute in tema di aste e pignoramenti. Secondo quanto spiegato, tramite il decreto di trasferimento ordinato dal giudice a favore dell'aggiudicatario, l'immobile viene liberato da eventuali ipoteche o pignoramenti. 

Secondo quanto evidenziato da Italia Oggi, che ha esaminato la questione, nel procedimento di espropriazione e vendita forzata il giudice ordina la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche che gravano sull'immobile attraverso il decreto emesso in favore dell'aggiudicatario ex articolo 586 cpc. Questo significa che "il cespite è trasferito libero da pesi, che risultano estinti, e l'ex conservatore dei registri immobiliari, oggi ufficio del Territorio, risulta tenuto a eseguirne subito la cancellazione, indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive ex articolo 617 cpc". 

In tema di aste e pignoramenti, dunque, deve fare attenzione il funzionario delle Entrate che "non cancella in modo immediato le formalità pregiudizievoli sul cespite, ma pretende un'attestazione secondo cui il decreto di trasferimento dell'immobile sia inoppugnabile o definitivo". Secondo quanto chiarito, "l'impiegato pubblico espone se stesso, oltre all'amministrazione che rappresenta, a responsabilità in sede civile, penale, contabile, amministrativa e disciplinare". Questo perché rifiuta un atto d'ufficio. 

Da quanto spiegato, non c'è una norma che autorizza a differire l'ordine incondizionato di cancellare pignoramenti e ipoteche. Nel momendo in cui è stato accertato "che nel procedimento sono stati coinvolti i titolari delle formalità, il giudice ne ordina la purgazione in modo da immettere un bene libero nelle mani dell'aggiudicatario e sul mercato". In base a quanto sottolineato, "nel regime di pubblicità immobiliare le ipoteche e i pignoramenti giovano fino al momento della liquidazione: con il trasferimento decretato dal giudice, il bene nella sua materialità cessa di essere l'oggetto della procedura esecutiva e le ragioni rappresentate dalle formalità si trasferiscono sulla somma ricavata oppure restano assistite da differenti rimedi".

Bisogna poi evidenziare il fatto che il processo esecutivo è diverso da quello ordinario. Nello specifico, il processo esecutivo "risulta strutturato non come sequenza continua di atti finalizzati a un unico provvedimento finale, ma come successione di subprocedimenti". Ne consegue che "gli atti e i provvedimenti del giudice dell'esecuzione devono ritenersi intrinsecamente definitivi per il solo fatto di essere pronunciati: di per sé producono unicamente gli effetti loro propri e fanno andare avanti il procedimento". Il decreto di trasferimento cancella immediatamente le formalità in quanto provvedimento del giudice dell'esecuzione immobiliare.
 

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