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Muffa sui muri, nessuna riduzione del prezzo di acquisto
GTRES

La muffa sui muri, se non è stata occultata dal venditore, non può essere un motivo per il quale richiedere una riduzione del prezzo di acquisto dell'immobile. Questo perché eventuali vizi di umidità e muffa sono facilmente riconoscibili. A sostenerlo la Cassazione con l'ordinanza n. 23659. 

Nel caso in questione, una coppia ha citato in giudizio i venditori dell'immobile acquistato per gravi vizi di umidità, infiltrazioni e muffa su due pareti perimetrali, sostenendo che l'appartamento era stato visionato insieme all'agente immobiliare mentre era completamente arredato.

La coppia ha dunque richiesto la riduzione del prezzo di acquisto, la restituzione della parte del prezzo versata in eccesso e il risarcimento dei danni, in considerazione del fatto che i vizi erano stati riscontrati anche dal perito incaricato dal tribunale di procedere all'accertamento tecnico preventivo.

Il tribunale ha accertato la presenza dei vizi sulle pareti dell'immobile e ha ridotto il prezzo in misura corrispondente al costo per l'eliminazione dei medesimi, "condannando - come spiegato da Italia Oggi che ha esaminato il caso - i convenuti a restituire la somma in tal modo determinata, oltre agli interessi legali, e ponendo a loro carico, oltre alle spese di lite, anche quelle del procedimento per accertamento tecnico preventivo e dell'ulteriore consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento di merito".

E' stato dunque presentato appello e riesaminando la questione i giudici di appello ha sottolineato che la muffa sui muri era ben visibile sulle pareti dell'immobile durante le visite dei compratori prima di stipulare il contratto di acquisto. Si è quindi arrivati in Cassazione, dove è stato innanzitutto evidenziato che "non si poteva valutare nuovamente se i vizi denunciati dagli acquirenti fossero riconoscibili o meno, circostanza già presa in considerazione e decisa dai giudici nei due precedenti gradi di giudizio". 

La Cassazione ha quindi confermato il principio di diritto applicato dalla Corte di appello e ha spiegato che, "affinché in presenza di vizi facilmente riconoscibili sorga l'obbligo di garanzia in capo al venditore, non è sufficiente la dichiarazione di quest'ultimo circa il buon funzionamento della cosa venduta, giacché con tale dichiarazione il venditore promette una particolare qualità della cosa per un tempo determinato, prestando una garanzia di durata, regolata da una propria disciplina e diretta ad altri fini, richiedendosi invece per il sorgere dell'obbligo sopraindicato una specifica assicurazione sull'assenza di vizi, con la quale il venditore determina un particolare affidamento del compratore, indotto a soprassedere all'esame della cosa e quindi a non scoprirne gli eventuali vizi".

In conclusione, dunque, se il venditore non ha assicurato sull'assenza di vizi e non li ha appositamente nascosti, non c'è obbligo di garanzia in capo al venditore.
 

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