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Le imposte da pagare sulla vendita di un immobile
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Nella maggior parte dei casi, un privato che vende una casa ottiene un guadagno rispetto al prezzo di acquisto iniziale. Tale differenza positiva tra il valore di acquisto e quello di rivendita è chiamata plusvalenza. In alcuni casi previsti dalla legge tale plusvalenza è tassata

Per regola generale è tassata la plusvalenza realizzata dalla ri-vendita di un immobile acquistato o costruito da meno di cinque anni, perché mettere sul mercato il proprio immobile entro cinque anni viene considerato un'attività speculativa. La plusvalenza è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria "redditi diversi" e come tale viene tassata con le normali aliquote irpef

Ci sono dei casi però in cui la plusvalenza non è mai tassabile
- Gli immobili pervenuti per successione o usucapione
- Quelli ricevuti in donaizone, se, con riferimento alla persona che ha donato l'immobile, sono trascorsi cinque anni dall'acquisto o costruzione dello stesso (in questo caso, il costo d'acquisto o di costruzione è quello sostenuto dal donante)
- Le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto ( o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, cioè, il coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo. Va considerato familiare anche il coniuge in regime di separazione

L'imposta sostituitiva
Per la tassazione delle plusvalenze si può ricorrere ad un sistema alternativo a quello "ordinario". Il venditore ha infatti la facoltà di richiedere all'atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che si applicata un'imposta sostituitiva di quella sul reddito. L'aliquota di tale imposta è pari al 20%

Il notaio stesso provvede ad appliare e a versare l'imposta sostituitiva, ricevendo dal venditore la somma relativa. Quindi si occupa di comunicare all'agenzia delle entrate i dati relativi alla compravendita

Rivendita terreno edificabile
C'è un caso in cui la plusvalenza è sempre tassata, anche se il bene si è ricevuto per successione o si è rivenduto prima dei cinque anni. È il caso della vendita di un terreno edificabile. In questo caso non è possibile chiedere neanche l'applicazione dell'imposta sostituitiva del 20%

 

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2 Commenti:

marcherita
7 Novembre 2014, 15:15

Terreno ricevuto in successione se faccio la lottizzazione non pago il plusvalenza.

Il valore parte dal giorno della lottizzazione non dalla successione.

In pratica il valore e' il valore della vendita e quindo non vi e' la plusvalenza

Luigi
8 Novembre 2014, 19:12

Io devo donare dei magazzini a mia figlia li ho costruiti nel 1985 la rendita catastale e di 175 euro cosa vado a spendere per questa donazione.
Invece devo comprare un mini appartamento costruito nella notte dei tempi con pavimenti avvallati in trave di legno senza bagno interno le condizioni pessime risultano già inserite nell'atto che l'attuale venditore ha fatto nel 1984 da questa data non è stato mai ristrutturato la rendita catastale è di 190 euro cosa mi costa, qualcuno sa consigliarmi in merito grazie

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