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Tassazione atti immobiliari e agevolazioni prima casa, arrivano i chiarimenti dell'agenzia delle entrate (scarica pdf)

Dal 1° gennaio 2014 sono cambiate la tassazione sui trasferimenti immobiliari per la prima e la seconda abitazione e le condizioni in virtù delle quali si applicano le agevolazioni prima casa, ai fini dell'imposta di registro. A fare chiarezza è intervenuta l'agenzia delle entrate con la circolare del 21/01/2014

A partire dal primo gennaio scorso per i trasferimenti di immobili fuori campo iva entrano in scena tre sole aliquote dell'imposta di registro: 2% per la prima casa, 9% per tutti gli altri immobili, 12% per i terreni agricoli e relative pertinenze. L'imposta di registro dovuta non può essere in ogni caso inferiore a 1.000 euro

Inoltre passa da 168 a 200 l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecarie e catastali previste in misura fissa per gli altri soggetti a iva

Secondo quanto enunciato dalla circolare "a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'applicabilità delle agevolazioni prima casa risulta vincolata, ai fini dell'imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l'immobile. Le categorie catastali individuate dal richiamato articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto per le quali non è possibile fruire delle agevolazioni 'prima casa' sono

- Le abitazioni di tipo signorile (cat. A/1),

- Le abitazioni in ville (cat. A/8),

- I castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e storici (cat. A/9)

Le agevolazioni prima casa competono inoltre sia in caso di trasferimento di immobile in costruzione sia per l'acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costruire un'unica abitazione, o di un immobile contiguo ad altra abitazione acquistata con i benefici prima casa

Le nuove misure si applicano a partire dal primo gennaio di quest'anno per gli atti pubblici formati o autenticati e per gli atti giudiziari pubblicati o emanati a partire dalla stessa data. Per quanto riguarda invece le scritture private non autenticate occorre considerare la data di richiesta della registrazione

 

Circolare 21/02/2014

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