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Imu, paga l’inquilino o il proprietario? Cosa dice la Cassazione
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Chi paga l'Imu di un immobile locato? La Cassazione ha affermato che è lecita la clausola di un contratto di locazione che preveda che imposte e tasse relative all’immobile locato siano poste a carico del locatario.

Con la sentenza 6882/2019, le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato che è lecita la clausola di un contratto di locazione che preveda che imposte e tasse relative all’immobile locato siano poste a carico del locatario.

Pronunciando tale sentenza, le Sezioni unite della Cassazione sono intervenute sul tema dopo le pronunce del 1985: la numero 5 e la numero 6445.

La questione riguarda un contratto di locazione (non abitativa) nel quale una clausola specifica prevedeva che “nel corso dell’intera durata del contratto il conduttore si farà carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati e al presente contratto tenendo conseguentemente manlevato il locatore relativamente agli stessi, il locatore sarà tenuto al pagamento delle tasse, imposte e oneri relativi al proprio reddito”.

La clausola era stata impugnata dall’inquilino. Si sosteneva che la clausola mirava a riversare su di lui, soggetto cioè diverso da quello obbligato (il proprietario), “l’onere tributario relativo all’Ici e all’Imu” e quindi era palesemente in contrasto con il principio costituzionale (articolo 53) del concorso alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva e con l’articolo 79 della legge 392/1978.

La tesi dell’inquilino è stata bocciata dalla Corte d’Appello di Firenze e la III Sezione della Cassazione ha già emesso al riguardo un’ordinanza interlocutoria (28437/2017), secondo la quale questo patto non rappresenta una traslazione dell’obbligo tributario, ma una “mera integrazione” del canone di locazione dovuto.

Con la sentenza 6882/2019, le Sezioni unite della Cassazione hanno richiamato le due sentenze del 1985, la numero 5 e la numero 6445, riguardanti però le imposte dirette.

La sentenza 5/1985 ha dichiarato nulla in termini generali una clausola che “riversi su un altro soggetto (…) il peso della propria imposta”, mentre la sentenza 6445/1985 ha chiarito che questa ipotesi non si verifica quando l’imposta sia stata pagata dal contribuente al Fisco e la clausola abbia la funzione di integrare il “prezzo” della prestazione negoziale, quindi in pratica l’inquilino rimborsi al locatore-contribuente quanto pagato al Fisco.

Con la loro pronuncia, le Sezioni unite hanno chiarito che, per quanto riguarda l’Ici-Imu, il patto traslativo non è vietato da specifiche norme (a differenza di altre imposte come il bollo e le imposte dirette). Ne consegue, che il principio enunciato dalla sentenza 6445/1985 va ritenuto tuttora valido e la clausola va intesa nel senso di “operare un rimborso” o “una diversa forma di pagamento” a carico dell’inquilino (tanto che questo importo viene fatturato).

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