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 Affitto con riscatto, nello sblocca Italia nuove e importanti tutele per l'acquirente. L'analisi del notariato (pdf)
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L'articolo 23 del decreto sblocca Italia ha introdotto importanti novità nel regime del rent to buy, meglio conosciuto come affitto con riscatto. Oltre ad estendere a tutti i contratti, non solo a quelli di edilizia sociale, la possibilità per l'acquirente di optare per l'acquisto dell'immobile dopo sette anni e di scomputare dal prezzo di vendita i canoni di locazione, ha anche aggiunto altre importanti tutele a favore dei conduttori e potenziali compratori. A fare il punto della situazione è stato il consiglio nazionale del notariato, che ha diffuso le prime note interpretative sull'istituto

Il decreto sblocca Italia introduce importanti novità per gli acquirenti che si avvalgono della formula "rent to buy", i quali maturano un vero e proprio diritto alla compravendita dell'immobile. Ma a tutela dei potenziali compratori ci sono anche altre garanzie, sottolineate positivamente dall'analisi del notariato. In particolare

- Obbligo di trascrizione: ricalca la disciplina della trascrizione del contratto preliminare, ma con un prolungamento della durata (il termine di tre anni è elevato a tutta la durata del contratto e per un periodo non superiore a dieci anni). In questo modo i contratti di rent to buy avranno la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Non si possono fare in rent to buy immobili che siano ipotecati (a meno di non frazionare l'ipoteca e attribuire al conduttore, mediante accollo, una quota del mutuo stipulato dal costruttore)
La trascrizione prevede inoltre che una parte dei canoni vengano imputati a garanzia dei crediti del futuro acquirente in caso di inadempimento del venditore

- In caso di fallimento: il decreto sblocca Italia rinvia sia all'art 67 comma 3 della legge fallimentare (escludendo, in caso di fallimento del concedente, la revocatoria a tutela del conduttore con diritto all'acquisto che abbia trascritto), sia all'art 72 rimettendo al curatore, in caso di fallimento del conduttore, la valutazione sull'opportunità di continuare con il rapporto

- Disciplina fiscale: il consiglio nazionale del notariato ritiene che possano applicarsi i principi espressi dall'agenzia delle entrate in una consulenza data a febbraio 2014 all'ordine dei commercialisti di monza. In caso di acquisto dal costruttore, ai fini iva la base imponibile del prezzo di vendita non dovrà ricomprendere quanto già versato a titolo di canone di locazione

 

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