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Assemblea condominiale in videoconferenza, quali sono le difficoltà
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L'articolo 63 della legge di conversione n. 126/2020 del decreto legge n. 104/2020 (decreto Agosto), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, prevede delle misure volte alla semplificazione dei procedimenti delle assemblee condominiali, come lo svolgimento dell'assemblea condominiale in videoconferenza. Ma, a quanto pare, le difficoltà non mancano.

In base a quanto sottolineato da Italia Oggi, per lo svolgimento dell'assemblea condominiale in videoconferenza sono stati individuati una serie di ostacoli normativi. Questo perché, da un lato non c'era una disposizione che la prevedesse espressamente, dall'altro perché vi sono delle disposizioni inderogabili che disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea. 

Il decreto Agosto è intervenuto sull'articolo 66 Disp. att. c.c., relativo alle riunioni condominaili, ma non sono mancati i dubbi. Se da una parte adesso c'è una disposizione legislativa che ammette la possibilità di svolgimento dell'assemblea a distanza, dall'altra parte suscita dei dubbi l'ultimo comma dell'art. 66 disp. att. c.c., secondo il quale "anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza". 

Essenzialmente sono due le perplessità. Partendo dal presupposto che il regolamento condominiale rappresenta la fonte di riferimento per disciplinare lo svolgimento dell'assemblea a distanza, ci si domanda se basti una modifica assembleare a maggioranza o serva l'unanimità dei consensi. Come evidenziato da Italia Oggi, inoltre, anche la seconda parte della nuova disposizione dell'art. 66 disp. att. c.c. potrebbe essere letta in un senso o nell'altro. 

Nello specifico, il fatto che senza una disposizione regolamentare sia possibile svolgere un'assemblea online con il consenso di tutti i condomini potrebbe spingere a sostenere che "anche la disposizione regolamentare mancante dovrebbe essere del pari di natura contrattuale sia che, in assenza di una disposizione siffatta, conoscibile a priori da tutti i condomini e che potrebbe anche essere il frutto di una scelta maggioritaria, sarebbe viceversa necessaria l'unanimità dei consensi proprio per evitare che l'effetto sorpresa possa ostacolare uno o più condomini nell'esercizio del proprio diritto di partecipare in maniera informata alla riunione". Qualunque sia il caso, la norma nons embra di facile applicazione.

Come sottolineato, se il regolamento viene modificato, è necessaria prima svolgere un'assemblea in presenza, altrimenti l'amministratore deve domandare ai condomini se vogliono "procedere con un'assemblea a distanza e ottenere il consenso di tutti a procedere in tal modo, consenso che dovrà essere scritto, per evidenti ragioni probatorie, visto che in gioco vi è la legittimità del deliberato assembleare". E  il dissenso anche di un solo condomino determina l'impossibilità di svolgere un'assemblea condominiale in videoconferenza.
 

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