Commenti: 0
Prima casa, se non è più idonea si può comprare un altro immobile con le agevolazioni
GTRES

Se l'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa non è più idonea alle esigenze abitative di chi l'ha acquistata, è possibile comprare un altro immobile usufruendo nuovamente degli aiuti prima casa. A dirlo è una sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che conferma un orientamento già espresso dalla Cassazione.

Il caso discusso dalla Commissione è quello di una persona non sposata che ha comprato un monolocale usufruendo delle agevolazioni prima casa. Successivamente si sposa e con la nascita dei figli, la casa ormai non risponde più alle esigenze abitative della famiglia. Secondo la sentenza 4272 del 1º ottobre, il soggetto in questione può avvalersi nuovamente delle agevolazioni prima casa anche se già proprietario di un'abitazione, ormai divenuta "inidonea"

Agevolazioni prima casa, la normativa

La legge definisce come presupposto per usufruire delle agevolazioni prima casa, la non titolarietà (cosidetta "impossidenza") di un'altra casa adibita ad abitazione principale ed acquistata con le agevolazioni. Nonostante ciò, la Corte di Cassazione che già nella sentenza n 18128 aveva toccato il tema della non idoneità di una casa. 

Nella suddetta sentenza, infatti, la Corte ha ritenuto che "il requisito della "impossifenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione" sussista nel caso di carenza di un altro alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi, e, quindi, non resta escluso dalla proprietà di un altro appartamento, ove l'interessato deduca e dimostri che non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze".  Detto in parole povere, se una casa non è da considerare tale (al fine da impedire la concessione delle agevolazioni prima casa) se non è idonea per l'utilizzo abitativo. Una sentenza confermata anche da pronunciamenti successivi. 

La sentenza tocca un tema spinoso perché non sempre è semplice definire cosa si intende per  casa "idonea" o "non idonea".  Senza contare che l'unica risoluzione in materia dell'Agenzia delle Entrate, la numero 86/E del 20 agosto 2010, ha negato la rilevanza dell'idoneità o meno della casa preposseduta.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account

Pubblicità