Commenti: 0

Tra le detrazioni previste sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, significative sono quelle che consentono qualche risparmio se si acquista una prima casa. Sull'abitazione principale, infatti, si gode di una detrazione sull'Irpef del 19% del valore degli interessi passivi, per un massimo di 4.000 euro.

Per poterne godere, però, occorre siano soddisfatte determinate condizioni previste dalla legge. Innanzitutto, chi vuole beneficiare della detrazione deve avere il mutuo intestato a proprio nome. Come l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con una circolare, l'agevolazione è valida anche se a fruire dell'immobile come abitazione principale è un congiunto.

Importante è anche la tempistica dell'acquisto. Per i mutui contratti prima del 1993 è necessario che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro l’8 dicembre di quell'anno, senza successive variazioni dell’abitazione principale, a meno che non siano avvenute per cause lavorative.

Per quanto concerne i mutui contratti dal primo gennaio 1993 al 31 dicembre 2000, l’immobile deve essere stato adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto e l’operazione di acquisto deve essere stata realizzata nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo.

Se il contratto è stato stipulato, invece, dopo il primo gennaio 2001, è necessario che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro 12 mesi dalla data nella quale è stato acquistato. Tale operazione deve essere stata realizzata nei 12 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo.

In caso di mutuo cointestato tra coniugi (che non siano l'uno a carico dell'altro), il limite alle detrazioni si spartisce, diventando di 2.000 euro a testa.

Gli interessi non sono l'unica spesa detraibile al 19 per cento. A essi si aggiungono gli oneri accessori, ovvero tutti quelli necessari alla stipulazione del mutuo, come le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica; quelle per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare, le commissioni spettanti agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione o gli oneri fiscali (imposte di registro, ipotecarie e catastali). Sempre con la stessa percentuale, sono detraibili anche quote di rivalutazione derivanti da clausole di indicizzazione.

Alle medesime agevolazioni si ha diritto anche per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale, oltre che per l'acquisto. In ogni caso bisogna fare attenzione ad avere a disposizione tutti i documenti necessari: contratto di mutuo, certificazione della banca attestante il pagamento degli interessi versati nel periodo d’imposta considerato e la quota di capitale residua, atto di acquisto dell'immobile.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account

Pubblicità