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In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DM n. 93/2017 che disciplina i controlli degli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea utilizzati per funzioni di misura legale. Ecco quali sono e chi li effettua.

Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi:

  • verificazione periodica;
  • controlli casuali o a richiesta;
  • vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.

La verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita dagli organismi accreditati in conformità a una delle seguenti norme: la UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 o la UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Gli organismi devono anche essere in possesso di appositi requisiti, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere. La verificazione periodica ha lo scopo di accertare se gli strumenti di misura riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.

I controlli casuali o a richiesta sono effettuati dalle Camere di commercio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuità dei servizi, senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio; la Camera di commercio registra sul libretto metrologico l’esito del controllo.

La vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa, è svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle Camere di Commercio, quali autorità locali competenti, che potranno avvalersi di Laboratori di taratura accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

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