Deducibilità Imu immobili uso promiscuo, ecco perché non è ammessa

Deducibilità Imu immobili uso promiscuo, ecco perché non è ammessa
GTRES

Secondo quanto stabilito dall’articolo 14, comma 1, Dlgs 23/2011, l’imposta municipale propria inerente agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni e del reddito di impresa. L’articolo 43 del Tuir definisce strumentali gli immobili usati solo per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Di conseguenza, gli immobili ad uso promiscuo vengono esclusi dalla categoria degli immobili strumentali.

La circolare n.10/E del 14 maggio 2014, paragrafo 8.1, ha poi sottolineato che la deducibilità Imu relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso familiare o personale del contribuente non è ammessa.

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