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Immobile in un fondo patrimoniale? E' sottrazione fraudolenta alle imposte
GTRES

Con la sentenza n. 41704, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un contribuente e ha confermato la condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto, a seguito del ricevimento di tre avvisi di accertamento, lo stesso, dopo circa un mese, costitutiva un fondo patrimoniale al quale attribuiva la nuda proprietà di due immobili, rendendo di fatto difficoltosa la riscossione delle imposte.

Secondo i supremi giudici, tale comportamento ha configurato il reato di cui all’articolo 11 del Dlgs 74/2000. Richiamando altre pronunce in tema di fondo patrimoniale, la Cassazione ha precisato che “la costituzione di un fondo patrimoniale è stata considerata condotta che può concretizzare il delitto di cui all’art. 11 quando consenta al contribuente di sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario”.

Un immobile in un fondo patrimoniale 

Un imprenditore individuale ha ricevuto la notifica di tre avvisi di accertamento il 29 dicembre 2009; il 26 gennaio 2010 ha costituito un fondo patrimoniale, al quale veniva conferita la nuda proprietà di due immobili.

Secondo la tesi difensiva, una tale condotta non determinava il reato di sottrazione fraudolenta in quanto il fondo patrimoniale non sarebbe un atto idoneo a impedire la procedura di riscossione coattiva. A detta dell’imputato, inoltre, l’intento di creare un fondo patrimoniale ove conferire i suddetti beni nasceva mesi prima, in virtù della nascita di un figlio.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di cassazione ha respinto la tesi difensiva e ha confermato la sentenza di secondo grado: il comportamento dell’imprenditore ha di fatto ostacolato la riscossione poiché mirato a sottrarre in tutto o in parte le garanzie patrimoniali attraverso il conferimento della nuda proprietà dei beni immobili nel fondo patrimoniale.

I supremi giudici hanno sottolineato che “il conferimento della sola nuda proprietà di un immobile di fatto limita notevolmente l’utilità dello stesso conferimento perché i frutti del bene immobile non possono essere impiegati per i bisogni della famiglia, spettando all’usufruttuario. Dunque, il conferimento della sola nuda proprietà è di per sé un indice dello scopo fraudolento dell’operazione, posto che alcun concreto vantaggio immediato ne riceve il fondo patrimoniale”.

In merito poi alla possibilità di espropriare i beni conferiti in fondo patrimoniale, la Corte di cassazione ha stabilito che “in sostanza, l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi, compresa l’iscrizione di ipoteca, può avvenire solo se il creditore agisce con la consapevolezza che il debito era stato contratto per i bisogni della famiglia”. Al riguardo, è stato confermato l’operato e il ragionamento della Corte di appello di Firenze in merito al fatto che “la costituzione del fondo patrimoniale mediante il conferimento della nuda proprietà dei due immobili ha reso più difficile il recupero del credito. Ha rilevato la Corte di appello di Firenze, in punto di diritto, che il fondo patrimoniale non è sempre aggredibile dall’erario in quanto il debitore può dimostrare in sede di opposizione che il debito tributario sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

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