Nel momento in cui viene disposto un pignoramento immobiliare, la casa del debitore va all’asta. Ma chi può partecipare all’asta immobiliare? Vediamo cosa dice la legge.
Il codice di procedura civile stabilisce che “Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale”. Se ne deduce, dunque, che il proprietario della casa pignorata non può presentare offerte di acquisto del proprio bene.
Chi può presentare offerte di acquisto della casa pignorata è il coniuge oppure i figli o ancora i parenti o i conoscenti, ma tutti questi soggetti non devono agire per conto del debitore e nel suo interesse.
Ma, oltre al debitore, ci sono altri soggetti che non possono partecipare all’asta. Si tratta dei genitori che esercitano la responsabilità genitoriale sui figli rispetto ai beni e ai diritti del minore; del tutore e protutore in merito ai beni e ai diritti del minore; degli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, in relazione ai beni loro affidati; degli ufficiali pubblici, per quanto riguarda i beni che sono venduti per loro ministero; di chi per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, in merito ai medesimi beni; dei mandatari, in relazione ai beni che sono stati incaricati di vendere.
Quando si parla di pignoramento immobiliare si può andare incontro a convinzioni diffuse, alcune delle quali possono essere giuste, mentre altre possono essere errate. Con l’obiettivo di far luce sulla questione, Cappa & Associati ha stilato un utile decalogo.




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