Tra i diversi contratti d’affitto possibili esiste quello a canone concordato. Cosa succede nel caso dei contratti di questo tipo “non assistiti”? Vediamolo insieme.
L’affitto a canone concordato differisce da quello a canone libero in quanto non si basa sul livello di mercato degli affitti, ma su un livello calmierato che non può superare un certo tetto massimo. Gli affittuari quindi pagano meno, mentre chi concede la casa in affitto può beneficiare di agevolazioni fiscali.
Solitamente il canone concordato si applica ai contratti che riguardano case di proprietà date in affitto a scopo abitativo o transitorio, ad esempio per gli affitti agli studenti.
Contratti di locazione a canone concordato non assistiti: cosa sono
La durata di tali contratti può essere di tre anni più ulteriori due o tre per scopo abitativo; da sei mesi a tre anni per studenti; da uno a 18 mesi per contratti transitori. Se tali contratti sono stipulati senza l’assistenza di associazioni di categoria, si parla di contratti di locazione a canone concordato non assistiti.
Con il decreto ministeriale del 16 gennaio 2017 sono stati stabiliti dei criteri di conformità per gli accordi di affitto a canone concordato. L’articolo comma 8, del decreto prevede però anche che “Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”.
Agevolazioni fiscali per i contratti a canone concordato non assistiti
In altre parole, come chiarito anche dalla risoluzione 31/E/2018 dell’Agenza delle entrate, per i contratti di locazione a canone concordato non assistiti, occorre un’attestazione anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.
Tali agevolazioni consistono:
- nell’applicazione della cedolare secca del 10% invece che nella misura ordinaria del 21%;
- nella riduzione del 30%, rispetto a quella del 5 o del 25% ai fini del calcolo del reddito imponibile Irpef;
- nella riduzione del 30% del corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile l’imposta proporzionale di registro;
- nella detrazione Irpef maggiorata;
- nel taglio del 25% dell’aliquota Imu e Tasi decisa dal Comune.
Contratti a canone concordato, attestazione per i non assistiti
Secondo l’Agenzia delle entrate (circolare n. 7/E/2018), l’attestazione non è necessaria:
- per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto, e quindi entro il 14 marzo 2017 (il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo):
- per i contratti di locazione a canone concordato aventi ad oggetto immobili ubicati in zone in cui non esistono accordi territoriali di organizzazioni o associazioni adeguati al decreto
- in sede di registrazione del contratto. Se le parti decidono di non allegare l’attestazione, la registrazione dell’attestazione non sarà soggetta né all’imposta di registro né all’imposta di bollo.
L’attestazione del contratto a canone concordato è invece necessaria ai fini delle agevolazioni fiscali di cui sopra.
Chi rilascia l’attestazione per i contratti a canone concordato non assistiti?
La funzione dell’attestazione è di certificare che il contenuto economico e normativo del contratto di locazione sottoscritto a canone concordato sia conforme a quanto previsto dall’accordo locale stipulato tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Possono rilasciare l’attestazione le associazioni che hanno sottoscritto gli accordi territoriali come da legge 431/1998.
Affitto a studenti, l’attestazione può essere unica
Per usufruire dell’agevolazione prevista per le locazioni a canone concordato, le parti, in caso di contratti “non assistiti”, hanno l’obbligo di acquisire, per ogni stipula, l’attestazione di rispondenza di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo. Ma quando un appartamento è concesso in locazione per porzioni a studenti universitari con singoli contratti, è sufficiente una sola attestazione, se i medesimi contratti vengono stipulati contestualmente e abbiano tutti lo stesso contenuto economico e normativo.
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