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Cosa dice la sentenza n. 23679 della Corte di cassazione
Cosa dice la sentenza n. 23679 della Cassazione GTRES

Con la sentenza n. 23679 del 24 settembre 2019, la Cassazione ha stabilito che la società semplice non ha diritto all’agevolazione sulla prima casa adibita ad abitazione dei soci.

Il caso riguarda una piccola impresa che aveva acquistato degli immobili poi abitati dai soci. In sede di rogito l’azienda aveva usufruito dei benefici fiscali, ma l’ufficio del registro aveva notificato un recupero a tassazione. L’atto è stato impugnato senza successo di fronte alla Ctp, ma in secondo grado i giudici hanno ribaltato il verdetto annullando l’accertamento. L’ente locale ha quindi fatto ricorso alla Suprema corte.

La sezione tributaria ha accolto la tesi della difesa sostenendo che la piccola società non aveva diritto al beneficio. Secondo quanto precisato, l’art. 2247 c.c. stabilisce che con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Nelle società semplici, laddove lo scopo perseguito è di mero godimento, il contratto sociale difetta del requisito di economicità previsto dalla norma, pertanto, secondo l’indirizzo prevalente sostenuto dalla dottrina, non sarebbe applicabile la disciplina di diritto societario, ma quella in materia di comunione.

E’ stato poi spiegato che le società semplici di godimento hanno come oggetto sociale il semplice godimento dei beni di cui la società stessa ne sia divenuta titolare. L’attività di mero godimento è senza dubbio un’attività economica, ma non è finalizzata a produrre ricchezza. Deve evidenziarsi, pertanto, una differenza tra la società il cui fine è lo svolgimento di una attività produttiva e la comunione ove l’attività svolta è funzionale principalmente alla conservazione del bene comune, per assicurarne il godimento da parte dei comproprietari; sicché all’attività di mero godimento non si dovrebbero applicare le norme sul diritto societario.

Nel caso in esame, la piccola impresa che nell’oggetto sociale aveva l’acquisto di immobili aveva sicuramente uno scopo di lucro e come tale avrebbe dovuto pagare l’imposta di registro, ipotecaria e catastale con aliquota piena e non agevolata.

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