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Le spiegazioni nella risposta n. 409 delle Entrate
Le spiegazioni nella risposta n. 409 GTRES

L’Agenzia delle Entrate ha offerto alcuni chiarimenti in tema di sismabonus con la risposta n. 409. Vediamo quanto precisato.

Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il sismabonus per l’acquisto di case antisismiche può essere concesso in caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico se sussistono determinate condizioni legate alla data di inizio dei lavori e alla normativa urbanistica locale.

Con la risposta n. 409, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che chi acquista una casa ricostruita nella zona “sismica 2” dopo la demolizione di edifici preesistenti con lo scopo ridurne il rischio in caso di terremoto, può usufruire del sismabonus anche se la cubatura è aumentata rispetto ai fabbricati precedenti. La ditta che ha realizzato l’immobile, invece, può applicare la detrazione relativa alle spese sostenute soltanto se le procedure di autorizzazione alla costruzione risultano avviate a partire dal 1° gennaio 2017, rimanendo escluse quelle realizzate a seguire di procedure avviate in precedenza.

Ad avanzare il quesito una ditta di costruzioni che nella zona sismica 2 ha demolito quattro fabbricati e ha ricostruito, sulla stessa area, sette abitazioni unifamiliari, usufruendo dell’aumento premiale della cubatura prevista dalla legge regionale. Secondo quanto precisato dall’istante, il relativo progetto è stato autorizzato nel 2016 e con variante nel 2017 e non vi è la prescritta asseverazione perché al tempo dell’avvio del progetto non era necessaria, ma l’stante ha precisato che può produrla per uniformarsi alle modalità intervenute con le modifiche apportate all’agevolazione con l’entrata in vigore del “decreto crescita”.

Alla luce di ciò, la società chiede: se gli acquirenti delle villette possano usufruire del sismabonus nonostante l’aumento del numero degli edifici ricostruiti e se abbia rilevanza il fatto che la data del permesso a costruire sia anteriore a quella dell’entrata in vigore del Dl n. 34/2019 che ha esteso l’agevolazione anche alle zone sismiche 2 e 3.

Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che è possibile lo sconto sul prezzo previsto a favore degli acquirenti della casa riscostruita a ridotto rischio sismico anche se il volume del nuovo complesso immobiliare supera quello demolito, sempreché le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. A prevederlo è la stessa norma agevolativa, precisamente il comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013. Secondo quanto precisato, la disposizione sull’acquisto di case antisismiche inserita nel novero delle norme che disciplinano il sismabonus (per il quale ci si riferisce ai commi da 1-bis a 1-sexies dello stesso articolo), pur avendo alcuni elementi di analogia si differenzia da quest’ultimo in quanto beneficiari dell’agevolazione sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna unità, nella misura del 75 oppure 85%, entro l’importo massimo di 96mila euro.

In merito alla data del permesso a costruire, l’Agenzia – richiamando la modifica operata dal “decreto crescita”, che ha esteso il sismabonus anche alle zone sismiche 2 e 3 (articolo 8, Dl n. 34/2019) – ha fatto in particolare riferimento al comma 1-quater dell’articolo 16 e alle agevolazioni previste a favore delle imprese costruttrici che poi vendono le unità immobiliari per le spese sostenute con lo scopo di diminuire il rischio sismico.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la circolare n. 13/2019 ha ribadito (confermando la circolare n. 7/2018) che la detrazione può essere applicata soltanto per le spese riguardanti interventi le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 e restano escluse quelle realizzate precedentemente. Poiché nel caso in esame la data di avvio delle procedure è antecedente al 1° gennaio 2017, gli acquirenti degli immobili ceduti dall’istante non possano beneficiare della detrazione d’imposta di cui al citato articolo 16, comma 1-septies, per ogni unità immobiliare del nuovo immobile.

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