I chiarimenti della sentenza 27129 della Cassazione
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La parola della Cassazione sulla caparra penitenziale
La parola della Cassazione in merito alla caparra penitenziale GTRES

Con la sentenza 27129/19, la Cassazione ha spiegato come funziona la tassazione Irpef sulla caparra penitenziale. Ecco quanto stabilito.

Tassazione Irpef caparra penitenziale

Secondo quanto affermato dalla sentenza della sezione tributaria della Cassazione, se il rogito dell’immobile salta per il recesso del promissario acquirente, il promittente venditore non paga l’Irpef sulla caparra penitenziale. Questo perché manca la plusvalenza tassabile in quanto l’atto definitivo di vendita non viene stipulato e la somma incassata dal promittente venditore è solo il corrispettivo per l’esercizio del diritto di recesso da parte del promissario acquirente.

Caparra penitenziale, cos'è

Regolata dall’articolo 1386 del c.c., la caparra penitenziale costituisce quella somma di denaro versata dal promissario acquirente al promittente venditore al momento della conclusione del contratto. In particolare, si riferisce ai contratti in cui è stipulato un diritto di recesso per una o per entrambe le parti. La caparra penitenziale è il corrispettivo del diritto di recesso: chi recede deve versare all’altra parte quanto pattuito a titolo di caparra penitenziale e l’altra parte non può chiedere altro.

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