Cosa dice la sentenza 4262 della Ctp di Milano
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Il nodo della tassazione delle pertinenze all'abitazione principale
Il nodo della tassazione delle pertinenze GTRES

Con la sentenza 4262, la terza sezione della Ctp di Milano è intervenuta in tema di rimborso della Tari. Vediamo quanto specificato.

Nel dettaglio, come sottolineato dal Sole 24 Ore, secondo la Ctp di Milano è “legittimo il diniego opposto dal Comune del capoluogo lombardo al rimborso della Tari pagata per un box nel periodo tra il 2014 e il 2017”.

Il tema riguarda, in particolare, il dibattuto tema relativo a come funziona la tassazione delle pertinenze all’abitazione principale. Si ricorda che nel 2017, con una circolare, il Mef aveva chiarito che è corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.

Rimborso Tari box pertinenza Milano

Come spiegato dal Sole 24 Ore, “anche il regolamento del Comune di Milano prevedeva questo meccanismo di sommatoria delle superfici dell’alloggio con quelle dei locali pertinenziali (come cantine e solai), ma escludeva da questo computo espressamente i box”. In pratica, secondo il regolamento del Comune di Milano, i box erano equiparati alle abitazioni, “prevedendo un numero di occupanti ‘attribuito d’ufficio’ sulla base della metratura”.

Nel caso in esame, la Ctp di Milano è intervenuta in merito proprio a “quanto pagato in eccesso per un box, sulla base di un presunta illegittimità del regolamento, desunta dalla circolare ministeriale”. Nel negare il diritto al rimborso, la Ctp di Milano ha dovuto applicare il regolamento comunale, il quale – come evidenziato dal Sole 24 Ore – rappresenta una “fonte normativa secondaria che prevale sulla circolare ministeriale, la quale, come ricorda la Cassazione, non vincola ‘né i contribuenti né i giudici e, cosa più importante, non costituisce fonte del diritto’”.

Il regolamento comunale non è stato potuto disapplicare in base a quanto previsto dall’articolo 7 del Dlgs 546/1992, questo perché “per giurisprudenza di legittimità prevalente la disapplicazione della delibera tariffaria o del regolamento comunale può essere disposta, se si convalida la loro illegittimità, solo a seguito di espresso motivo contenuto nel ricorso introduttivo”.

Come spiegato in conclusione dal Sole 24 Ore, la preventiva disapplicazione del regolamento comunale non era stata chiesta dal contribuente, di conseguenza il giudice ha dovuto applicare il regolamento comunale, sebbene presentasse “evidenti profili di illegittimità”. Il regolamento è stato poi modificato dal Comune di Milano, ma tale modifica non ha valore retroattivo.

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