Con la sentenza 29329/2019, la Cassazione ha affermato che è nulla la clausola che impone al conduttore l’obbligo di tinteggiatura a fine locazione.
Come sottolineato dal Sole 24 Ore, che ha riportato la sentenza, “la tinteggiatura non è mai dovuta perché, ricorda la Cassazione citando un precedente del 2013, l’unico compenso che può essere trattato e previsto nel contratto è il canone d’affitto”.
Nello specifico, la Cassazione ha affermato: “La clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 79 della stessa legge 392/78 perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge impone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore”.
In conclusione, dunque, è nulla la clausola del contratto che impone al conduttore l’obbligo di tinteggiare a fine locazione e l’unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore è il canone di affitto.
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