Attenzione alle agevolazioni prima casa
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Cosa dice la sentenza n. 29392 della Cassazione
Cosa dice la sentenza n. 29392 della Corte di cassazione GTRES

Il tema delle agevolazioni prima casa e della vendita dell’immobile prima dei 5 anni è molto dibattuto. In merito si è ora pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 29392. Vediamo dunque a cosa fare attenzione se si vuole vendere una casa per acquistarne una nuova.

Nel dettaglio, con la sentenza n. 29392 la Corte di cassazione ha confermato che “il contribuente che trasferisce, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, l’immobile precedentemente comprato con i benefici prima casa, per evitare la decadenza dall’agevolazione deve acquistare, entro un anno dall’alienazione, un altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.

Quindi, se si vuole vendere una casa per acquistarne una nuova, via libera all’alienazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa prima dei cinque anni, a patto però che venga acquistato un altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’alienazione. In caso contrario, i benefici prima casa decadono.

E’ doveroso ricordare che per poter usufruire del cosiddetto bonus prima casa è necessario soddisfare alcune condizioni. L’immobile acquistato con le agevolazioni fiscali deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha o deve stabilire, entro diciotto mesi da quando avviene l’acquisto, la propria residenza. Non è necessario che la residenza venga spostata entro il termine richiesto per forza nell’abitazione, ma deve essere spostata nel Comune in cui si trova l’immobile.

Inoltre, l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa può essere venduto prima dei cinque anni dall’acquisto, ma - per non perdere i benefici fiscali - entro un anno è necessario acquistare un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.

Con la sentenza in esame, la Cassazione ha sottolineato che “la destinazione ad abitazione principale del secondo appartamento acquistato, entro l’alienazione del primo, deve essere attestata dalle risultanze anagrafiche, mentre sono irrilevanti situazioni di fatto che non coincidono con quanto risulta dagli atti dello stato civile”.

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