I chiarimenti dalla Cassazione
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Cosa dice la sentenza 27822/19 della Corte di cassazione
Cosa dice la sentenza 27822/19 della Cassazione GTRES

La sentenza 27822/19 della Cassazione ha stabilito che viene condannato per appropriazione indebita l’amministratore di condominio che non ha accantonato il denaro per il pagamento di tasse e contributi di competenza, con le conseguenti notifiche di cartelle esattoriali ai condomini.

Secondo quanto sottolineato dalla Cassazione, il denaro “è un bene fungibile, ma se ne può trasferire il possesso senza la proprietà con il preciso incarico di dargli una destinazione specifica. E il mero possesso non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati”.

Con la sua sentenza, la Cassazione ha sancito la condanna definitiva “all’imputato per il reato aggravato ex articolo 646 c.p.”. Ai condomini sono state recapitate cartelle esattoriali con la richiesta del pagamento di contributi previdenziali e ritenute che non sono state versate al portiere dell’edificio. Le ritenute non sono state versate neppure ai fornitori dell’ente di gestione.

Come evidenziato da Italia Oggi, secondo quanto reso noto dal nuovo amministratore, non ha ricevuto “nel passaggio di consegne alcun fondo cassa né traccia dell’accantonamento del trattamento di fine rapporto per il portiere, che è un dipendente del condominio”. La strada da percorrere è dunque quella di “concordare un piano di rientro con l’ex Equitalia”. L’amministratore uscente si è offerto “di estinguere il debito per i contributi non versati, ma paga solo le prime due rate”.

Nel caso in esame non è possibile parlare di ravvedimento operoso, questo perché “la condotta del professionista va qualificata come mancato e non tardivo pagamento, mentre l’appropriazione indebita si consuma perché spariscono somme di cui l’imputato ha disponibilità in ragione del suo ufficio e con destinazione vincolata ai pagamenti nell’interesse del condominio”.

In base poi a quanto evidenziato da Italia Oggi, “non c’è dubbio che anche il denaro, per quanto bene fungibile per eccellenza, possa costituire oggetto del reato ex articolo 646 c.p. quando si instaura un rapporto di deposito o un obbligo di custodia: le somme risultano consegnate al professionista con espressa limitazione dell'uso e il preciso incarico di conferirgli una determinata destinazione”.

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