Commenti: 0
Le nuove disposizioni con l'unificazione Imu-Tasi
Le disposizioni per la nuova Imu GTRES

L’unificazione di Imu e Tasi comporta delle novità per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille, ossia la maggiorazione Tasi. Vediamo cosa cambia.

Come sottolineato da Italia Oggi, l’Anci ha lanciato l’allarme affermando che, dopo l’unificazione di Imu e Tasi, “i Comuni potranno applicare l’aliquota extra dello 0,8 per mille, aggiuntiva rispetto all’aliquota massima dei due tributi fissata a quota 10,6 per mille, solo per tassare gli immobili diversi dall’abitazione principale”.

Secondo quanto evidenziato, “restano fuori dall’aggravio le prime case di lusso (quelle di categoria catastale A1, A8, A9 che hanno sempre pagato e continueranno a pagare i tributi immobiliari), gli immobili-merce (i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita) e gli immobili di categoria catastale D (capannoni e opifici)”.

Come spiegato, tali immobili sono “cespiti quantitativamente non irrilevanti su cui finora i Comuni potevano applicare la maggiorazione e che ora restano al riparo da aggravi di imposta con conseguente perdita di gettito per i municipi”.

Ciò che viene auspicato, di conseguenza, è “un intervento normativo per ri-allargare le maglie di una maggiorazione, come quella dello 0,8 per mille che, dopo essere stata di anno in anno rinnovata (come accaduto nel periodo 2016-2019), dal 2020 è diventata stabile”.

Nella nota di lettura Anci-Ifel sulle norme di maggior interesse per gli enti locali contenute nella legge di Bilancio 2020 si legge: “In sostituzione della maggiorazione Tasi, il comma 755, dal 2020, concede ai Comuni, che hanno già esercitato tale facoltà tra il 2015 e il 2019, di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento, con espressa deliberazione, fino all’1,14 per cento, a decorrere dall’anno 2020, nella stessa misura già applicata, da ultimo, nel 2019. I Comuni possono negli anni successivi ridurre l’aliquota. La facoltà in questione può essere esercitata, come già valeva per la maggiorazione Tasi, limitatamente agli immobili non esentati dalla Tasi con la legge di bilancio per il 2016. La norma in commento prevede che la maggiorazione possa essere adottata ‘a decorrere dal 2020’ e pertanto diventa stabile – alle condizioni date dal comma 755 – anziché oggetto di annuale determinazione normativa, come avvenuto tra il 2016 e il 2019. Resta però ferma la necessità di una ‘espressa deliberazione del Consiglio comunale’, formula che conferma la non tacita rinnovabilità dell’aliquota. Va tuttavia osservato che l’attuale campo di applicazione della maggiorazione è più ristretto di quello reso disponibile dalla normativa degli ultimi anni, con la conseguenza che potrebbe emergere una perdita di gettito per i Comuni interessati. Il riferimento all’aliquota ‘di cui al comma 754’ esclude infatti alcune fattispecie, quantitativamente non irrilevanti, sulle quali agiva la maggiorazione finora applicata. Si tratta in particolare delle abitazioni principali non esenti (co. 748), degli immobili-merce (co. 751) e degli immobili del gruppo catastale ‘D’ (co. 753). E’ pertanto auspicabile che intervenga una apposita messa a punto normativa”.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account