Con la sentenza n. 724, la Cassazione si è espressa in merito al principio di apparenza in condominio. Vediamo quanto chiarito sul tema.
In base a quanto stabilito dalla Cassazione, come evidenziato da Italia Oggi che ha esaminato il caso, il solo “soggetto legittimato passivo nei confronti del condominio in merito al pagamento degli oneri per la gestione dei beni e dei servizi comuni è il condomino, ossia il proprietario o titolare di altro diritto reale sull’unità immobiliare, e non anche chi semplicemente appaia tale”.
Secondo quanto affermato dalla Cassazione, è in errore l’amministratore del condominio che rivolge “la propria pretesa impositiva a chi pare essere condomino, perché magari abita in condominio e/o partecipa alle relative assemblee, e l’eventuale decreto ingiuntivo ottenuto nei sui confronti è destinato a essere revocato, ove tempestivamente opposto”.
Per sapere chi sono gli effettivi condomini in un determinato periodo l’amministratore di condominio può consultare il Registro dell’anagrafe condominiale, che viene periodicamente aggiornato.
Il caso in questione riguardava una situazione di usufrutto. C’è da osservare che in tema è intervenuta la riforma del condominio del 2012. In particolare, “l’ultimo comma del nuovo art. 67 disp. att. c.c. ha introdotto la solidarietà” di usufruttuario e nudo proprietario “rispetto all’obbligo di pagamento delle spese condominiali”.
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