Passaggio consegne amministratore, attenzione alla documentazione

I chiarimenti del Tribunale di Milano
I chiarimenti del Tribunale di Milano con la sentenza n. 734 GTRES

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 734, si è pronunciato sul tema del passaggio di consegne al nuovo amministratore di condominio. Vediamo quanto spiegato.

Secondo quanto affermato dal Tribunale di Milano, i rischi legati a un passaggio di consegne incompleto ricadono sull'amministratore uscente. Come evidenziato da Italia Oggi, nel caso in cui "l'amministratore uscente vanti nei confronti del condominio un credito per competenze professionali non onorate e non metta a disposizione del suo successore tutta la documentazione contabile necessaria a valutare la fondatezza della propria richiesta, il condominio può ritenersi dispensato dall'onere di provare il relativo pagamento e può anche avvalersi dell'eccezione di inadempimento del contratto per non versare le competenze che risultino viceversa documentate".

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Ma attenzione. La mancata consegna al suo successore della documentazione contabile condominiale comporta per l'amministratore uscente un altro problema. Come evidenziato da Italia Oggi, "i condomini, ove vi sia la prova del credito vantato dall'ex amministratore, possono comunque non disporne il pagamento eccependo l'inadempimento del contratto di mandato, sulla base della regola generale di cui all'art. 1460 c.c., in base al quale nei contratti con prestazioni corrispettive ognuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua prestazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria".

Secondo quanto sottolineato, in base a quanto previsto dalla riforma del condominio (legge n. 220/2012), la restituzione dell'intera documentazione condominiale in possesso dell'amministratore uscente è uno specifico obbligo contrattuale, "come del resto previsto anche dall'art. 1713 c.c. in tema di mandato". Nel caso in cui l'amministratore uscente non provveda alla restituzione della documentazione, viene meno a un proprio dovere. Di conseguenza, il condominio può rifiutare il pagamento, avvalendosi del rimedio di cui all'art. 1460 c.c..

Il Tribunale di Milano ha ricordato che l'amministratore è tenuto "a una gestione contabile rigorosa e trasparente, idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, che deve sempre essere accompagnata dai documenti giustificativi dell'entità e della causale degli esborsi effettuati, in mancanza dei quali non è possibile alcuna verifica sulla correttezza contabile dei rendiconti".

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