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Sentenza n. 8813 Cassazione
I chiarimenti della Cassazione con la sentenza n. 8813 GTRES

Con la sentenza n. 8813, la Cassazione è intervenuta in materia di spese per la ristrutturazione della casa coniugale in caso di separazione. O meglio, ancor prima che i matrimonio avvenga.

Il caso riguarda il patto tra un genero e un suocero che, come sottolineato dal Sole 24 Ore che ha commentato la sentenza, "prevedeva che il primo avesse sostenuto il costo delle migliorie, che avrebbe recuperato non pagando l'affitto fino a compensare le spese". Tale accordo però era stato fatto saltare dal padre della sposa nel momento in cui il fidanzamento tra i due si era rotto prima del matrimonio.

Con la sua sentenza, la Cassazione ha di fatto stabilito che se il matrimonio salta, "il padre della promessa sposa non può cambiare la serratura" di quello che doveva essere l'appartamento della coppia "e vendere la casa, senza restituire al mancato genero i soldi spesi per ristrutturarla". Secondo la Cassazione è "giustificata l'azione generale per arricchimento fatta dall'ex fidanzato, respinta invece sia dal Tribunale sia dalla Corte d'Appello, che considerava non provate le spese sostenute per oltre 35mila euro". Il ricorernte invece "aveva conservato le ricevute date dall'impresa che aveva effettuato i lavori".

In base a quanto sottolineato dalla Cassazione, "nei gradi di merito, nessun giudice aveva contestato che la ristrutturazione fosse stata fatta né che l'avesse pagata il ricorrente, quello che mancava ad avviso del tribunale e della Corte d'Appello era una prova più ampia dei costi sostenuti, per dimostrare la perdita patrimoniale". Ma, secondo la Cassazione, "l'azione di arricchimento, prevista dall'articolo 2041 del Codice civile, non impone un regime probatorio speciale che non contempli il principio di non contestazione". Senza contare il fatto che il mancato genero disponeva di alcune ricevute date dall'impresa".

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CorradoS
21 Gennaio 2021, 16:09

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