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I chiarimenti delle Entrate con la risposta n. 172
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 172 GTRES

Con la risposta n. 172, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire come funziona la tassazione del contributo affitto, in particolare per quanto riguarda il beneficio erogato dalla Regione a ricercatori e dipendenti altamente qualificati. Vediamo quanto spiegato.

Fornendo la risposta n. 172, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che il contributo per l'affitto erogato dalla Regione per attrarre nel territorio ricercatori e dipendenti altamente qualificati non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del medesimo Testo Unico e quindi non concorre alla formazione della base imponibile del beneficiario.

L'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto spiegato che presupposto della tassazione è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti nelle seguenti categorie: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa e redditi diversi.

Nell'esaminare il caso proposto, l'Agenzia delle Entrate ha sottolinearo che l'erogazione "di un contributo da corrispondere a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo" da ricercatori e dipendenti altamente qualificati, "che trasferiscano il proprio domicilio nella Regione per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio regionale", non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del medesimo Testo Unico. Di conseguenza, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile del beneficiario.

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