A renderlo noto è stata l'Unione Nazionale Consumatori dopo alcuni chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. L'Iva agevolata al 10% sulla bolletta della luce si applica anche alle parti comuni dei condomini quando essi sono costituiti da unità immobiliari esclusivamente residenziali.
Con l'interpello n 142 del 3 marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un amministratore che chiedeva delucidazioni in merito. Partendo dalla considerazione che le parti condominiali non possono essere considerate come "distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condomini", "si ritiene che l'aliquota Iva ridotta vada applicata anche alle forniture di energia elettrica di condomini composti esclusivamente da unità residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente a uso domestico per il consumo finale".
Secondo Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unc, "gli italiani che abitano in condominio hanno sempre pagato l'Iva al 22% per la luce delle parti comuni come scale, giardino, ascensore, dato che è stata sempre considerata utenza a uso non domestico. Ora, dopo questo interpello, gli amministratori di condominio potranno chiedere l'applicazione dell'Iva agevolata ai loro gestori come uso domestico",



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