Una pesante multa per l’installazione di condizionatori in violazione delle normative vigenti, con sanzioni che possono arrivare fino a 100.000 euro. È quanto rischiano sia gli installatori che i proprietari degli immobili, per la predisposizione di impianti di climatizzazione privi della necessaria certificazione F-GAS. Il riferimento è il D.Lgs. 163/2019, in attesa di eventuali aggiornamenti per l’allineamento al Regolamento UE 2024/573, nato allo scopo di ridurre le emissioni dannose per l’ambiente e i rischi per la sicurezza. Ma come capire se l’installazione di questi apparecchi non è norma?
Le normative per l’installazione di condizionatori
In Italia, l’installazione di condizionatori è regolata sia da normative nazionali che europee, allo scopo di garantire il massimo della sicurezza ed efficienza nella predisposizione dell’impianto, così come la riduzione delle emissioni inquinanti.
In particolare, il Regolamento UE 2024/573 - che abroga il precedente Regolamento UE 517/2024 - disciplina l’uso di gas fluorurati a effetto serra - i cosiddetti F-GAS - normalmente utilizzati nei sistemi di climatizzazione. In Italia, in attesa di eventuali aggiornamenti normativi, rimangono inoltre valide le disposizioni del D.P.R. 146/2018 e del D.Lgs. 163/2019, così come del D.M. 37/2008 sui requisiti tecnici che gli impianti devono rispettare, tra cui la presentazione di una dichiarazione di conformità.
In linea generale, le normative vigenti regolano:
- la certificazione F-GAS obbligatoria da parte di tecnici e imprese che predispongono impianti che utilizzano gas fluorurati;
- la registrazione degli interventi presso il Portale F-GAS europeo entro 30 giorni dalla loro predisposizione;
- la conservazione del libretto dell’impianto da parte del proprietario, con l’obbligo di verifica dell’efficienza energetica per gli impianti di climatizzazione estiva pari o superiori ai 12 kW o pari o superiori ai 10 kW per la climatizzazione invernale;
- i controlli periodici per prevenire perdite di gas per impianti con cariche pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente;
- l’obbligo per i venditori di verificare che l’acquirente si avvalga di un tecnico certificato;
- la comunicazione ENEA, obbligatoria per chi vuole accedere a detrazioni fiscali, come l’Ecobonus o il Bonus Casa, per gli interventi di efficientamento energetico.
Le sanzioni per l’installazione dei condizionatori
Come accennato, le normative vigenti sull’installazione dei condizionatori prevedono dei precisi obblighi e, di conseguenza, il mancato rispetto può comportare sanzioni amministrative anche molto rilevanti.
La certificazione dei condizionatori è obbligatoria?
La certificazione dei condizionatori obbligatoria è richiesta per tutti gli impianti fissi che contengono gas fluorurati, come previsto dal Regolamento UE 2024/573. Questo obbligo garantisce che l’installazione, la manutenzione e lo smantellamento degli impianti avvenga riducendo il rischio di dispersione dei gas serra e, pertanto, deve essere effettuata da personale qualificato.
In particolare, in base a quanto previsto dalle già elencate normative:
- i tecnici installatori devono possedere il patentino F-GAS, rilasciato a seguito della frequentazione di corsi accreditati;
- le imprese devono essere iscritte al Registro Telematico Online della Camera di Commercio di competenza.
La mancata certificazione dei condizionatori comporta sanzioni da 10.000 a 100.000 euro, sia per l’installatore che per il proprietario, secondo quanto previsto dal D.Lgs 163/2019, applicabile fino a un aggiornamento normativo per il Regolamento UE 573/2024.
È però utile sapere che gli impianti portatili ermeticamente sigillati, con cariche inferiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente, sono esentati dall’obbligo di tecnico certificato, mentre la registrazione nel Portale F-GAS è obbligatoria solo per apparecchiature non ermeticamente sigillate.
Cosa succede se non registro un condizionatore
Come già specificato, l’installazione di impianti che si avvalgono di gas fluorurati comporta la registrazione obbligatoria presso il Portale F-GAS, entro 30 giorni dalla stessa installazione o da interventi di manutenzione, come previsto dal D.P.R. 146/2018 e dal Regolamento UE 2024/573. Non a caso, il proprietario del condizionatore dovrà conservare il libretto dell’impianto, dove vengono documentati tutti i dettagli tecnici e gli interventi effettuati.
Inoltre, come già accennato, per gli impianti di climatizzazione estiva con potenza pari o superiore ai 12 kW, e quelli di climatizzazione invernale pari o superiori ai 10 kW, sono richiesti anche controlli periodici di efficienza energetica, in base al D.P.R. 74/2013 e al D.Lgs. 192/2005.
La mancata registrazione del condizionatore nel Portale F-GAS comporta sanzioni da 1.000 a 15.000 euro per le imprese certificate che non comunicano i dati. Al contempo, la mancata conservazione o compilazione del libretto prevede sanzioni da 500 a 3.000 euro per il responsabile dell’impianto, ovvero il proprietario, il conduttore o l’amministratore, in base al D.Lgs 192/2005.
Per gli impianti con cariche superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente - ad esempio, 2,4 kg del gas R410A o 3,7 del gas R32 - è obbligatorio un controllo annuale delle perdite che, se non effettuato, può comportare sanzioni da 5.000 a 15.000 euro. Per gli impianti con cariche superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, invece, è obbligatorio un sistema di rilevamento delle perdite, la cui assenza comporta sanzioni da 10.000 a 100.000 euro.
Cosa succede se installo un condizionatore da solo
Per quanto l’idea di procedere in autonomia alla predisposizione dell’apparecchio possa sembrare utile a ridurre i costi, in realtà vi sono delle precise limitazioni. Per gli impianti che prevedono l’utilizzo di gas fluorurati, l’installazione dei condizionatori senza patentino è vietata dal D.P.R. 146/2018 e dal Regolamento UE 2024/573.
Questo perché non solo l’impianto deve essere certificato, ma vi sono anche rischi di sicurezza: ad esempio, il gas R32 è infiammabile o, ancora, potrebbero esservi delle perdite di altre sostanze nocive. Peraltro, un’installazione senza certificazione invalida la garanzia del condizionatore.
Le sanzioni per un’installazione senza patentino, in autonomia o tramite personale non qualificato, variano da 10.000 a 100.000 euro. Non è però tutto, poiché:
- l’acquisto di un condizionatore precaricato con F-GAS, senza verificare che verrà installato da un tecnico certificato, comporta sanzioni da 1.000 a 50.000 euro sia per il compratore che per il venditore;
- l’eventuale uso di gas refrigeranti non conformi o vietati può comportare multe fino a 50.000 euro;
- l’installazione non regolare in autonomia non permette di inoltrare la comunicazione ENEA, indispensabile per approfittare di agevolazioni e bonus fiscali.
In linea teorica, si può procedere con il fai da te solo per condizionatori ermeticamente sigillati e privi di gas fluorurati o, ancora, sotto le soglie di legge che impongono il tecnico certificato.
Chi controlla l’installazione dei condizionatori?
Comprese quali siano le sanzioni previste, è utile capire quali siano i soggetti che possono verificare la corretta installazione dei condizionatori. In genere, i controlli avvengono a seguito di segnalazioni o a campione, per garantire la conformità degli impianti con gli obblighi di sicurezza e ambientali.
Di norma, per la verifica della corretta applicazione del Regolamento UE 2024/573 e sulla gestione degli F-GAS, interviene l’ISPRA - ovvero l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Le autorità locali, come gli enti di vigilanza ambientale o l’ASL, si occupano invece di verificare:
- la presenza della certificazione F-GAS;
- l’iscrizione delle imprese nel Registro Telematico Nazionale;
- la presenza della dichiarazione di conformità;
- la registrazione degli interventi nel Portale F-GAS.
Infine, i venditori devono registrare le vendite di apparecchiature con F-Gas nell’apposito portale, verificando che gli acquirenti ricorrano a tecnici abilitati. Allo stesso tempo, per la portata degli impianti di climatizzazione estiva pari o superiori a 12 kW, o invernali pari o superiori a 10 kW, le Regioni possono effettuare ulteriori controlli ulteriori tramite i catasti regionali, accertandosi della presenza e del corretto aggiornamento del libretto d’impianto.
È utile ricordare che, a seguito dell’approvazione del Regolamento (UE) 2024/573, le sanzioni previste dal D.Lgs. 163/2019 rimangono valide fino a un eventuale aggiornamento normativo nazionale.
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