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Manca ormai meno di un mese alla fine della possibilità di pagare lo stipendio in contanti. Dal 1° luglio 2018 datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, “qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”.

A stabilirlo il comma 911 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio (27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 dicembre. Nel comma 913 si legge: “Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro”.

In pratica, dal 1° luglio 2018 ogni datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione, “nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

A) bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;

B) strumenti di pagamento elettronico;

C) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

D) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni”.

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