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Le ultime notizie sulla pace fiscale riguardano la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha definito le modalità e le date (13 e 23 novembre) di versamento relativi ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione, notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 (giorno di entrata in vigore del decreto fiscale).

Definizione agevolata, cos’è

La definizione agevolata è la misura contenuta nella pace fiscale che si riferisce agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Stabilisce che debbano essere pagati integralmente tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto per il quale si accede alla definizione agevolata ad eccezione degli importi per sanzioni amministrative, interessi e spese accessorie.

Non possono usufruire della definizione agevolata, però, i soggetti che hanno un atto definito con altre modalità oppure che sia stato impugnato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto che contiene anche la pace fiscale) o anche successivamente.

Definizione agevolata, per quali atti si può richiedere

Gli atti per i quali può essere applicata la definizione agevolata, quindi, sono i seguenti:

  • gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del Dlgs. n. 218/1997;
  • gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati (indicati ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004), notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, non definitivi e non impugnati;
  • gli inviti al contraddittorio, notificati fino al 24 ottobre 2018, che contengono maggiori imposte e per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento;
  • gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, per i quali, alla stessa data non è ancora decorso il termine per il versamento e il perfezionamento dell’adesione.

Definizione agevolata, le date 2018 per i versamenti

A seconda del tipo di atto per cui si richiede di aderire alla definizione agevolata, variano anche le date entro cui effettuare i versamenti (che coincidono anche con altre scadenze di altri provvedimenti contenuti nella pace fiscale):

  • per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018 oppure, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso;
  • per gli inviti al contraddittorio il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018;
  • gli accertamenti con adesione possono essere definiti versando i tributi ed i contributi dovuti entro il 13 novembre 2018.

Definizione agevolata, come si paga

Nel caso in cui l’atto per cui si richiede la definizione agevolata non richieda il pagamento di imposte e contributi, il contribuente può chiedere di aderire tramite una comunicazione in carta libera da presentare direttamente, o tramite raccomandata A/R, o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’ufficio competente, in cui dichiara di voler perfezionare il procedimento di accertamento, entro gli stessi termini previsti per il versamento.

In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Proprio come accade per altri provvedimenti che interessano la pace fiscale.

Per tutti gli atti interessati dalla definizione agevolata va utilizzato un distinto modello F24 o F23. Il contribuente, inoltre, deve consegnare all’ufficio competente la ricevuta dell’avvenuto pagamento entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata.

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