“Le banche possono decidere unilateralmente di chiudere i conti correnti oggetto di indagine, se vi è un livello di rischio di credito troppo elevato”
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Cosa accade quando il conto corrente è oggetto di indagini
Cosa succede quando il conto corrente è oggetto di indagini GTRES

La chiusura unilaterale del conto corrente bancario da parte della banca è possibile? A chiarire la questione Alessio Mattia Villarosa, sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo alle interrogazioni in Commissione finanze del Senato.

Fornendo risposta alle interrogazioni in Commissione finanze del Senato del senatore Armando Siri relative a come avviene da parte della banca la chiusura dei conti correnti oggetto di indagini e alle limitazioni dei versamenti in contanti sul proprio conto corrente bancario, Villanova ha spiegato che “le banche possono decidere unilateralmente di chiudere i conti correnti oggetto di indagine da parte della Guardia di finanza o da parte della magistratura su reati finanziari, se vi è un livello di rischio di credito troppo elevato”.

Come riportato da Italia Oggi, ai sensi dell’art. 1845 del c.c., riguardante il recesso dal contratto, “salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori”. E, “se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni”.

Il dlgs. n. 206/2005, ossia il Codice del consumo, all’art. 33, co. 3, lett. a) ha poi disposto che “se il contratto abbia ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il professionista può recedere dal contratto, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore”.

Questo vuol dire che, qualora “un intermediario venga a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali a carico del cliente, cui sia associato un livello di rischio troppo elevato per essere gestito con misure di adeguata verifica rafforzata di cui alle disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela, rientrerebbe nell’autonomia negoziale di ciascun intermediario decidere di recedere dal contratto, in coerenza con l’obbligo di adeguare le misure adottate al rischio concretamente rilevato”.

In merito, invece, alle limitazioni ai versamenti in contanti sul proprio conto corrente bancario, “secondo la Banca d’Italia, il rifiuto da parte di diverse banche di prendere versamenti in contanti da parte degli utenti, non discende dalle limitazioni all’operatività in contanti previste dalla normativa antiriciclaggio, poiché tali limiti non si applicano ai trasferimenti che avvengono attraverso intermediari finanziari. In caso di frequenti e ingiustificate operazioni in contanti gli intermediari devono condurre specifici approfondimenti, anche con il cliente, per verificare le ragioni alla base dell’operazioni. Nell’ambito dell’autonoma valutazione del rischio di riciclaggio, l’intermediario definisce poi nel documento di policy antiriciclaggio le concrete misure di adeguata verifica rafforzata per i casi a più alto rischio”.

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