Il decreto rilancio ha recentemente stabilito la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL. Una circolare dell’Inps, inoltre, è intervenuta per chiarire se la procedura per le posizioni in scadenza sia automatica o meno.
La circolare n. 76 dell’Inps specifica che il decreto rilancio proroga la Naspi e la DIS-COLL per le prestazioni di disoccupazione i cui termini di fruizione siano scaduti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. La proroga è di ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario:
- delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
L’Inps specifica anche che la proroga di due mesi delle indennità Naspi e DIS-COLL è automatica e non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse. L’importo delle ulteriori due mensilità della Naspi aggiuntive riconosciute dalla disposizione di cui all’articolo 92 del decreto-legge n. 34 del 2020 è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Si precisa, inoltre, che per i due mesi di proroga Naspi e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DISCOLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.
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