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I chiarimenti dell’Enac sui voucher per voli cancellati
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L’Enac ha fornito di recente ulteriori chiarimenti circa il funzionamento e le modalità con cui fruire dei voucher per voli cancellati a causa dell’emergenza coronavirus. Vediamo cosa cambia.

In sostanza, il periodo di validità dei voucher passa da 12 a 18 mesi, come stabilito dalla legge n.77 del 17 luglio 2020. Inoltre, va tenuto presente che l’estensione della validità è applicata anche “ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della nuova disposizione.”

Nel comunicato di Enac si legge: “le compagnie aeree che per motivi di emergenza sanitaria connessi al Covid-19 hanno cancellato voli nel periodo 11 marzo-30 settembre 2020 e recedono dal contratto di volo entro il 31 luglio, possono restituire l’importo del biglietto attraverso voucher, senza che sia richiesta alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario”.

Una volta passati i 18 mesi dalla data di emissione, per i voucher non usufruiti, però, sarà riconosciuto un rimborso dell’importo versato entro 14 giorni dalla scadenza. Solo per i biglietti, e non per pacchetti turistici, il passeggero può richiedere che il voucher non utilizzato sia rimborsato una volta che siano trascorsi 12 mesi dalla data di emissione.

Enac ha anche sottolineato “l’istituzione di un fondo da parte del Mibact, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per l’anno 2021, per l’indennizzo a favore dei consumatori titolari di voucher messi e non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore. L’indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo e i criteri, le modalità e le misure dell’indennizzo stesso saranno definiti con regolamento adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa”.

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