Pronto il codice tributo per il bonus sanificazione e acquisto DPI. Con la risoluzione n 52/E del 14 setttembre, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha istituito l'ultimo tassello mancante per utilizzare il credito in compensazione oltre alle istruzioni per la corretta compilazione del modello F24.
Ricordiamo che il decreto rilancio ha previsto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di tutti quei dispositivi atti a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il codice tributo istituto con la citata circolare è il "6917" denominato "Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione - articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n34".
Per utilizzare il codice tributo in compensazione del credito d'imposta in sede di compilazione del modello di pagamento F24 bisogna inserire il codice nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", e in caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”
L'Agenzia delle Entrate, inoltre, con il provvedimento dell'11 settembre ha fissato La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423% del credito richiesto: tale percentuale è il risultato del rapporto tra i contribuenti che ne hanno fatto richiesta e il limite di spesa fissato per legge.
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