
Online sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello e le istruzioni per fare domanda per i contributi a fondo perduto per le partite IVA e le piccole imprese del decreto Sostegno 2021.
La domanda dovrà essere presentata a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio all'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali dell'Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.Sarà l'Agenzia delle Entrate a comunicare sul proprio sito istituzionale con un'apposita comunicazione l'orario di apertura del canale.
Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.
Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.
Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.
Decreto sostegno, contributo a fondo perduto
Come indicato dal “Decreto Sostegni”, il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario,
- titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.
- Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
- Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
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